Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23023 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 677/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.C., VI.AN., elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEL

GESU’ 62, presso lo studio dell’avvocato LODOVICO VISONE, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE D’AMICO

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 365/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Sant’Angelo dei Lombardi notificò a V.C. e Vi.An. un avviso di liquidazione nel quale rettificava, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, i valori dichiarati per un terreno sito nel Comune di Acierno oggetto di compravendita tra le parti in data (OMISSIS), in quanto suscettibile di utilizzazione edificatoria, assoggettandolo a maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Le contribuenti V.C. e Vi.An. impugnarono l’avviso di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino la quale accolse parzialmente il ricorso di V.C. acquirente e respinse perchè tardivo il ricorso di Vi.An..

Su appello delle contribuenti la sentenza venne riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale annullò l’avviso di liquidazione in quanto, secondo i giudici di appello, assumevano prevalente rilievo le indicazioni degli strumenti urbanistici secondo le quali trattavasi nella fattispecie di terreno inedificabile.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi e le contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, nonchè D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a, ed L.R. n. 17 del 1982, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR, ignorando la potenzialità edificatoria dell’area ha ritenuto la natura agricola e non edificabile del terreno ai fini dell’imposta di registro mentre, al contrario, l’assenza di uno strumento urbanistico non ne escludeva la potenzialità edificatoria.

Con il secondo motivo di ricorso la Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice di appello aveva annullato l’avviso di liquidazione senza compiere alcuna valutazione estimativa e motivare nel merito della controversia sul valore del terreno compravenduto.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbito il secondo.

Il giudice di appello, infatti, rilevando che il terreno aveva natura agricola, ha trascurato di considerare che l’edificabilità di un terreno ai fini fiscali deve essere valutata non solo sulla base del piano regolatore generale ma anche con riguardo alla potenzialità edificatoria cioè la possibilità in concreto di rilascio della concessione edilizia.

In ordine al primo motivo occorre premettere che ai fini dell’imposta di registro il giudice di appello ha ritenuto di qualificare l’area come agricola, in assenza dello strumento urbanistico generale, senza invece tener conto delle potenzialità edificatoria del terreno.

Sul punto si è pronunciata questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 20137 del 16/11/2012: “In tema di imposta di registro e di INVIM, ai fini della determinazione della base imponibile, l’area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell’area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell’area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica. Una siffatta edificabilità non programmata, o fattuale o potenziale, si individua attraverso la constatazione dell’esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l’esistenza di qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. Ne deriva che, essendo l’edificabilità di fatto una specie di edificabilità rilevante giuridicamente – perchè presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell’ICI (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, primo periodo, seconda ipotesi) che della determinazione dell’indennità di espropriazione (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 359 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5), è anch’essa un’edificabilità “di diritto”, differenziandosene per il fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica,con l’ulteriore conseguenza che, poichè l’edificabilità di fatto è una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore, essa è rilevante anche ai fini delle imposte di registro e INVIM” (sullo stesso orientamento anche Sez. 5, Sentenza n. 19851 del 14/11/2012).

Pertanto alla luce della citata giurisprudenza il terreno può essere considerato come area edificabile di fatto indipendentemente dalle previsioni del piano regolatore generale stante le potenzialità edificatorie e l’avvenuta edificabilità in concreto dell’area.

Per quanto sopra deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito affinchè valuti alla luce della giurisprudenza citata le potenzialità edificatorie dell’area nonchè per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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