Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23023 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 17400 del R.G. anno 2006 proposto da:

Cassa di Risparmio di Bologna (CARISBO) s.p.a., P. Iva (OMISSIS),

domiciliata in ROMA, P.zza Sallustio 9 presso l’avv. Spallina Bartolo

con l’avv. Gianni Scagliarini del Foro di Bologna che la

rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane dom.ti

in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello

Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1366 in data 2.12.2005 della Corte di Appello

di Bologna;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 6.10.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

OSSERVA

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze emise a carico di Cassa di Risparmio di Bologna (Carisbo) ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 per la somma di L. 773.054.900 in relazione a fidejussione prestata da Carisbo a garanzia del pagamento dei contributi doganali, dovuti dalla soc. BECA per l’esportazione di carni in Egitto, beneficiante di contributi CE. Si oppose Carisbo innanzi al Tribunale di Bologna ed il giudice adito, costituitasi l’Amministrazione Finanziaria (A.F), con sentenza 17.1.2002 revocò l’ingiunzione affermando non potersi ricorrere alla ingiunzione fiscale per credito non tributario e, nel merito, che nulla era dovuto: si trattava infatti di garanzia a prima richiesta del 17.7.1993 a garanzia di esportazioni effettuate dalla soc. Beca in Egitto e Libano ma ben poteva essere eccepita la contraddittoria richiesta dell’A.F. che, in difetto di alcuna prova certa dell’inadempimento dell’esportatore all’obbligo di quarantena strumentale alla legittima immissione sul mercato estero delle carni, si era limitata a presumerla in base a incompletezze documentali rilevanti nel passato.

La sentenza venne impugnata dall’A.F. e, costituitasi Carisbo, la Corte di Bologna con sentenza 2.12.2005 ha disatteso l’appello incidentale di Carisbo afferente la preclusione, dopo la non contestata revoca dell’ingiunzione, ad esaminare il merito ed ha accolto l’appello principale e quindi ha dichiarato Carisbo tenuta al pagamento all’A.F. della somma di L. 773.054.900. In motivazione la Corte di merito ha osservato, esaminando le censure rivolte alla sentenza dall’A.F., che la scrittura di garanzia, prestata per assicurare con cauzione le operazioni di esportazione D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 87 là dove prevedeva il pagamento “a semplice richiesta” senza alcuna previa costituzione in mora del debitore principale, doveva considerasi un contratto autonomo di garanzia, che in esso vi era evidente deroga al principio di accessorietà con il solo temperamento della opponibilità da parte del garante della exceptio doli, che pertanto la ricostruzione del Tribunale era errata là dove dava rilievo alla mancanza di “prova certa” dell’inadempimento di BECA ed era non condivisibile là dove postulava mala fede nella escussione della garanzia (mala fede che non poteva certo essere ravvisata nel mutamento dell’atteggiamento dell’A.F. che sino alla primavera de 1994 aveva ritenuto sufficiente la documentazione sottoposta da BECA ed insufficiente nel prosieguo, ed a nulla rilevando l’affidamento creato con il primo atteggiamento).

Per la cassazione di tale sentenza Carisbo ha proposto ricorso il 30.5.2006 articolato su quattro motivi, ai quali ha resistito il Ministero E.F. con controricorso dell’1.7.2006.

Carisbo ha depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio notificato all’Avvocatura Generale dello Stato il 13.9.2011 e l’Avvocatura stessa ha rimesso atto di accettazione. Il Collegio pertanto dichiara il giudizio estinto per rinunzia senza provvedere sulle spese, stante l’accettazione espressa della controricorrente Amministrazione.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per rinunzia agli atti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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