Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23022 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. I, 17/08/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 17/08/2021), n.23022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3327/2019 proposto da:

K.D., difeso e rappresentato dall’avv. Alessandro Praticò,

domiciliato presso la Cancelleria della I sezione civile della Corte

di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto depositato in data 5.12.2018, ha rigettato la domanda di K.D., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo riconducibili i fatti narrati agli atti persecutori previsti dalla Convenzione di Ginevra (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal (OMISSIS) per il timore di essere ucciso dagli zii che rivendicavano la titolarità dei terreni dallo stesso posseduti e che lo avevano già, in relazione a ciò, aggredito).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione K.D. affidandolo a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3, artt. 2 e 3 CEDU.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito non ha applicato correttamente le norme sull’onere della prova e sulla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, oltre ad aver omesso l’istruttoria richiesta dalla legge.

Rileva, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente osservato che lo stesso, dopo che si era trasferito nella casa in affitto, era vissuto “indisturbato”, mentre, in realtà, gli zii gli avevano fatto “reiterate richieste” dei documenti di proprietà dei terreni.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente valutato il rischio di cui alla norma sopra citata omettendo le verifiche richieste dalla legge nei casi in cui – minaccia di morte provenga da soggetti privati.

3. I primi due motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questione connesse, sono inammissibili.

Il Tribunale di Brescia, sul rilievo che il richiedente, dopo essere stato aggredito dagli zii quando aveva vent’anni, per ben due anni non avesse subito altre minacce o violenze dai propri parenti prima di decidere di emigrare in Algeria, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per il riconoscere la fattispecie del pericolo di danno “grave” D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b). Tale valutazione di fatto, che compete in via esclusiva al giudice di merito, non può essere sindacata in sede di legittimità, essendo stata espressa con argomentazioni immuni da vizi logici.

Ne consegue che le censure del ricorrente si appalesano inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 per avere il giudice di merito respinto la domanda di protezione sussidiaria in relazione all’asserita esistenza di aree sicure nel paese di origine, trascurando i riscontri oggettivi dedotti dal ricorrente.

5. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il Tribunale di Brescia ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate (report Amnesty International 2017-2018; EASO COI marzo 2018) l’insussistenza di una violenza generalizzata e indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente (villaggio di (OMISSIS) nella (OMISSIS) e nei pressi di (OMISSIS)) e tale valutazione di fatto, in quanto di esclusiva competenza del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).

Peraltro, il ricorrente non ha colto bene la ratio decidendi atteso che il Tribunale di Brescia non ha fatto riferimento genericamente all’esistenza nel paese d’origine di aree sicure qualsiasi – come sostenuto nel ricorso – ma proprio alla maggiore tranquillità della zona di provenienza del richiedente.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 in tema di protezione umanitaria.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare una nuova valutazione del rischio del paese di provenienza del richiedente, in considerazione del quadro generale di violenza diffusa e di insufficiente rispetto dei diritti umani, nella prospettiva della protezione umanitaria.

Il Tribunale ha, inoltre, messo in luce tutti i vantaggi che il ricorrente avrebbe conseguito in caso di rimpatrio trascurando che le condizioni di lavoro in (OMISSIS) non sono comparabili a quelle assicurate in Italia.

7. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente, non ha minimamente correlato la dedotta situazione di violenza e di violazione dei diritti umani alla propria condizione personale ed ha svolto mere censure di merito alla valutazione comparativa effettuata dal Tribunale tra il contesto del paese di provenienza e quello di accoglienza, non confrontandosi, neppure, con la precisa affermazione del giudice di merito, secondo cui 15sreM non aveva in Italia alcuna struttura di supporto, al di là del centro di accoglienza.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100, 00 oltre S.P.A.D..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA