Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23022 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 16/09/2019), n.23022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32927-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1382/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1382 del 24.07.2018, che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva dell’impugnazione promossa avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7, e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2, 3, 6, 13 CEDU, dell’art. 46 della direttiva Europea 2013/32, dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 112c.p.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 156 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la corte di merito non correttamente applicato le norme sull’onere della prova e aver omesso l’esperimento dell’istruttoria richiesta dalla legge nell’esame delle domande di protezione internazionale;

– che il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, degli artt. 2 e 10 Cost. e dell’art. 8 della CEDU, per avere la corte territoriale motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria circa la domanda di protezione umanitaria dell’odierno ricorrente;

– che i motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili;

– che la congrua motivazione del provvedimento impugnato ha esaminato la situazione esposta dal richiedente, cittadino nigeriano, il quale ha allegato di essere scappato dal suo paese per sottrarsi all’affiliazione forzata alla setta degli Ogboni di cui il padre era membro, ritenendo il racconto non idoneo a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione della protezione;

– che la motivazione del provvedimento impugnato si è trattenuta sulle condizioni generali della regione di provenienza del ricorrente, operando puntuale riferimento alle accreditate fonti internazionali consultate e ribadendo che non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015);

– che, inoltre, il giudice di merito ha escluso la ricorrenza di situazioni idonee a fondare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria sul corretto – e conforme a questa giurisprudenza – presupposto per cui “non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia” (Cass. n. 17072/2018);

– che, in ogni caso, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità;

– che non è necessario provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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