Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23022 del 11/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23022
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25221/2010 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
EURO AGRI CONSORZIO TRA COOP. AGRICOLE A RL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 271/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LECCE, depositata il 25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La CTR di Lecce, con sentenze n. 191 e 192 del 4 ottobre 2002, in accoglimento dei gravami dell’Ufficio delle imposte dirette di Maglie, confermò gli avvisi di accertamento con i quali il medesimo ufficio aveva sottoposto ad imposizione Irpeg ed Ilor il Consorzio fra Cooperative Agricole Euro Agri a.r.l. per gli anni d’imposta 1988 e 1989.
Avverso tali sentenze il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo di essere stato posto in liquidazione coatta amministrativa, evento di cui i giudici di appello non si erano avveduti, omettendo di dichiarare l’interruzione e la successiva estinzione del processo.
La Corte di cassazione, con sentenze n. 5245 e 5246 del 2008, ha cassato le citate sentenze con rinvio alla CTR al fine di accertare quando si fosse verificata la liquidazione coatta amministrativa e di valutarne gli effetti processuali nel giudizio, alla luce del principio secondo cui il processo è interrotto automaticamente qualora prima della costituzione in giudizio sopravvenga la perdita della capacità di stare in giudizio della parte.
La CTR di Lecce, riuniti i giudizi in sede di rinvio, ha osservato che la liquidazione coatta amministrativa era stata deliberata con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2001; che il Consorzio aveva perduto la capacità di stare in giudizio e gli organi societari erano stati sostituiti dai nominati commissari liquidatori; che tale evento, essendo intervenuto prima della costituzione del Consorzio, aveva determinato l’interruzione del giudizio di appello a norma dell’art. 299 c.p.c. e, quindi, l’estinzione dello stesso per mancata riassunzione nei confronti dei nuovi organi amministrativi nel termine di legge che decorreva dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che le sentenze di primo grado erano passate in giudicato e che gli appelli dell’Amministrazione finanziaria erano inammissibili.
Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; il Consorzio non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., per avere ritenuto che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di messa in liquidazione fosse equipollente alla notificazione dell’evento interruttivo alle parti, mentre l’interruzione del processo presuppone che l’evento sia notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292 c.p.c., senza possibilità di equipollenti (ex art. 300 c.p.c., comma 4, nel testo ratione temporis applicabile), sicchè non v’era stata alcuna interruzione dei processi e alcuna necessità di riassumerli.
Il motivo è infondato.
Il decreto di messa in l.c.a. del Consorzio è intervenuto prima della sua costituzione in giudizio (la circostanza è riferita anche nelle sentenze di cassazione con rinvio n. 5245 e 5246 del 2008), quindi correttamente la CTR ha richiamato l’art. 299 c.p.c., la cui applicabilità nel giudizio di appello è riconosciuta dalla giurisprudenza a prescindere sia dalla formale conoscenza che dell’evento abbia avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacchè l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione (Cass. n. 18351/2013, 16020/2004). All’applicazione dell’invocato art. 300 c.p.c. (relativo all’interruzione del processo quando l’incapacità di stare in giudizio riguardi una parte costituita o contumace) osta il rilievo – non contrastato dalla ricorrente – della mancanza di un formale dichiarazione di contumacia la quale costituisce condizione per l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., comma 4, “atteso che lo stato di contumacia necessita della verifica di ufficio da parte del giudice istruttore da compiersi soltanto alla prima udienza di comparizione in sede di verifica della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio” (Cass. n. 29865/2008). Il ricorso è rigettato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016