Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23022 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. un., 07/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.L., elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico

97, presso lo studio dell’avv. Gennaro Leone, rappresentata e difesa

dall’avv. Santarnecchi Roero;

– ricorrente –

nei confronti di:

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa e Procuratore Generale

presso la Corte di cassazione;

-intimati –

per la cassazione della decisione n. 73/2010, depositata il 22/9/2010

dal Consiglio nazionale forense.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

LA CORTE

rilevato che con Delib. 12 dicembre 2008, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa ha disposto la cancellazione della dott.ssa L.L. dal Registro speciale dei praticanti per interruzione ultrasemestrale della pratica;

che la dott.ssa L. si è gravata al Consiglio nazionale forense, che con la decisione in epigrafe indicata ha, però, dichiarato inammissibile il ricorso perchè proposto personalmente dall’interessata e presentato direttamente al CNF anzichè essere depositato, ai sensi del R.D.L. n. 37 del 1934, art. 59 presso il COA che aveva pronunciato il provvedimento impugnato;

che la dott.ssa L. ha chiesto la cassazione dell’anzidetta decisione, deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 37 del 1994, art. 60 in relazione al R.D.L. n. 37 del 1934, artt. 10 e 14 che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, consentivano anche al praticante di difendersi personalmente davanti al Consiglio nazionale;

che con il secondo motivo la dott.ssa L. ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 37 del 1934, art. 59 valevole soltanto per i giudizi disciplinari e non anche per quelli in materia d’iscrizione all’albo; che con il terzo motivo la dott.ssa L. ha infine dedotto la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonchè dell’art. 6 CEDU, in quanto il CNF difettava della qualità di giudice terzo ed imparziale perchè svolgeva pure il ruolo di consulente dei COA in materia di accesso alla professione, cosicchè “nulla garanti(va) che, a distanza di anni, i soggetti che si erano già espressi come membri della (relativa) commissione consultiva non (venissero) chiamati a costituire collegio giudicante sulle medesime questioni”;

che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa non ha svolto attività difensiva;

che invece il PG è intervenuto in udienza, concludendo per il rigetto del ricorso;

che a questo proposito giova ricordare che in materia disciplinare, questa Corte ha da tempo stabilito che non tutti gli incolpati possono difendersi da soli davanti al Consiglio nazionale forense od alle Sezioni Unite civili della Suprema Corte, in quanto seppure non è necessaria l’iscrizione nell’albo speciale dei cassazionisti, occorre almeno quella nell’albo degli avvocati, dato che in mancanza di quest’ultima non si può avere quello ius postulandi che invece è indispensabile per stare in giudizio di persona (C. cass. nn. 7399 del 1998, 528 del 2000, 3598 de 2003 e 19358 del 2003);

che partendo da tale presupposto, è stata pertanto esclusa l’ammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo praticante avvocato, aggiungendosi che tale disparità di trattamento non determinava alcun vulnus degli artt. 3 e 24 Cost. stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica, a sua volta giustificata dalla differenza dei rispettivi titoli professionali e del percorso per accedervi che, assicurando una maggiore formazione degli avvocati, garantiva, oltretutto, ai praticanti un più efficace esercizio del diritto di difesa (v. C. cass. nn. 3598 e 19358 del 2003);

che gli stessi principi sono stati affermati pure in materia d’iscrizione all’albo da C. cass. nn. 11227 del 1994, 10940 del 1995, 257 del 2003 e 3396 del 2008; che non ravvisandosi ragione per discostarsi dal predetto indirizzo, che il Collegio condivide e ribadisce, il primo motivo del ricorso dev’essere pertanto rigettato, confermando che la dott.ssa L. non era legittimata a difendersi personalmente davanti al CNF, la cui pronuncia d’inammissibilità appare, quindi, per ciò solo giustificata ed incensurabile a prescindere dalla fondatezza o meno del rilievo concernente il mancato deposito del gravame presso il COA; che il secondo motivo risulta di conseguenza assorbito, mentre a proposito del terzo sembra sufficiente sottolineare che si tratta di una denuncia troppo generica ed astratta per far temere che, nel concreto, possa essersi realmente verificata una qualche violazione delle norme richiamate; che il ricorso va, in definitiva, rigettato senza necessità di provvedere sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del COA di Pisa e la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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