Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23021 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 21/10/2020), n.23021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7426/2019 proposto da:

S.S.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal cons. Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto pubblicato il 22.01.2019 respingeva il ricorso proposto da S.S.S., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento di protezione sussidiaria, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

Il Tribunale di Napoli rilevava che il provvedimento di rigetto era stato notificato allo straniero il 31.01..2018, mentre il ricorso era stato depositato il 28.2.2018, dopo la scadenza del termine dimezzato di quindici giorni, previsto, per tale ipotesi di rigetto della domanda, dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2.

Il richiedente aveva raccontato di aver lasciato il (OMISSIS) nell’aprile del 2016 per aver contratto un debito pari a 4.000,00 Euro che, se non restituito, lo esponeva al rischio di trattamenti inumani, essendo prassi nel suo Paese di origine la riduzione in schiavitù dei debitori insolventi, prassi tollerata dalle autorità; che raggiungeva la Libia ove subiva atti di violenza sessuale per cui era costretto a fuggire raggiungere l’Italia.

Sh.So. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un solo motivo.

Il ministero dell’Interno si è costituito al fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Sono denunciati la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, commi 2, 3 e 3 bis e art. 28 bis, comma 1 e comma 2, lett. A) in relazione all’abrogazione della lett. b), del detto comma, ad opera del D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018. Il ricorrente sostiene che in ragione della detta abrogazione avrebbe errato il Tribunale a ritenere applicabile il termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di protezione internazionale avanti a sè, ritenendo che anche nelle ipotesi di cui all’art. 28 bis cit. (procedure accelerate) la Commissione può avvalersi delle proroghe previste dall’art. 27 D.Lgs. cit., senza che tuttavia ciò escluda il dimezzamento del termine ad opponendum previsto per il caso di rigetto per manifesta infondatezza- peraltro chiaramente indicato nel provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale – sostenendo, al contrario, che la normativa menzionata prevede dilazioni – per la sola fase decisoria – in favore della Commissione, allorquando essa non abbia potuto decidere entro i termini di cui all’art. 27, comma 2 mentre proroghe sono contemplate solo per la fase precedente alla decisione che intercorre tra la formalizzazione del modello C3 ed il colloquio della Commissione.

Allegava che il richiedente aveva proposto istanza in data 3.08.2016 ed era stato sentito in Commissione solo il 26.05.2017, oltre i 30 giorni previsti per le procedure ordinarie ed i giorni 14 per le procedure accelerate. La decisione era stata poi respinta il 26.06.2017 (data del colloquio), con la conseguenza che il ritardo nella definizione del procedimento i non riguardando la fase decisoria che può esigere approfondimenti, ma solo quella precedente, non caratterizzata da alcuna istruttoria, non risultava giustificata, con la conseguenza che la procedura seguita non poteva essere attratta a quelle di cui all’art. 28 bis cit..

Pertanto il tribunale avrebbe travisato il tenore letterale dell’art. 27 D.Lgs. cit. laddove ha esteso la proroga temporale di sei mesi all’intera procedura amministrativa.

3. La censura è fondata.

Il fatto che la previsione di cui al cit. art. 28 bis, comma 1, lett. b), sia stata abrogata dal D.L. n. 113 del 2018, art. 9, comma 1, convertito in L. n. 132 del 2018, non rileva. A prescindere da ogni altra considerazione, è infatti da considerare che la nuova disciplina, avente efficacia dal 5 ottobre 2018, non si applica al ricorso che l’istante ebbe a proporre avanti al Tribunale di Napoli, il quale è stato depositato il 28.02 2018.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2 prevede il termine di gg 30 per proporre ricorso dalla data di notifica del provvedimento che nega la protezione internazionale e “nei casi di cui all’art. 28 bis, comma 2…i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà”.

Quindi la riduzione dei termini previsti da 30 giorni al termine dimezzato di giorni 15 per proporre impugnazione si applica solo nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l’iter accelerato espressamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2.

Il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 19 prevede che “Nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.”.

4. Nel caso in esame non risulta che nei confronti del richiedente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento ex art. 19 cit. L’art. 28 bis recita che “Nel caso previsto dall’art. 28, comma 1, lett. c-ter), e dall’art. 29, comma 1, lett. b) (la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’art. 2-bis) la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni, salvo il raddoppio dei termini nei casi indicati dall’art. 28 ter”. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi; il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251; il richiedente proviene da un Paese ricompreso tra quelli di origine sicuro ai sensi dell’art. 2-bis; il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine; il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso; il richiedente ha rifiutato di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; il richiedente si trova nelle condizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, comma 2, lett. a), b) e c), e comma 3.

Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 28 bis e 28 ter cit. emerge con evidenza che la valutazione di infondatezza è un prius logico rispetto all’adozione delle modalità e delle forme della procedura accelerata con conseguente operatività del dimezzamento dei termini per impugnare; non può invece individuarsi la disciplina della procedura accelerata per il solo fatto che, in base ad una valutazione postuma, la Commissione per la protezione internazionale abbia adottato una decisione di infondatezza della domanda all’esito dell’istruttoria e della procedura ordinaria, non potendo quella accelerata essere recuperata a posteriori a seconda del contenuto della decisione adottata dalla commissione. Peraltro, il richiedente avrebbe dovuto ricevere informazioni in ordine all’adozione della procedura accelerata, sì da esplicare il suo diritto di difesa nei termini previsti, con la conseguenza che al caso di specie trova applicazione il termine ordinario di trenta giorni per la proposizione del ricorso, anche se il provvedimento impugnato indicava un termine dimezzato che, alla luce delle argomentazioni esposte, deve ritenersi non conforme a quello previsto dal legislatore. In buona sostanza il termine di 15 giorni, per la proposizione del ricorso in Tribunale, si considera solo se la procedura sia stata adottata sin dall’inizio nelle forme accelerate, ossia se la procedura è accelerata già a partire dalla proposizione della domanda del migrante alla Questura, e/o che il migrante sia stato trattenuto nei centri di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 etc; in mancanza di ciò, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della Commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni e non quindici (Cass. 7520/2020).

5. Non si ritiene la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, atteso che l’ordinanza n. 7880/2020 fa riferimento all’ipotesi diversa in cui la procedura era definibile accelerata sin dall’inizio, trattandosi di fattispecie in cui la domanda era stata reiterata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) D.Lgs. cit.

Pertanto, il termine da applicare per il ricorso avverso il provvedimento della Commissione era quello di giorni trenta.

6.Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto e cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato. Rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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