Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23021 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 16/09/2019), n.23021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32523-2018 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2114/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 18/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICON.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Brescia n. 2114 del 18.8.2018 reiettivo dell’impugnazione promossa avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere il tribunale non correttamente applicato le norme che sovraintendono alla valutazione della credibilità del richiedente;

– che il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè il giudice di merito non ha proceduto all’acquisizione di precise e aggiornate informazioni circa la situazione generale dello stato di provenienza dell’odierno ricorrente;

– che il ricorso è inammissibile sotto plurime ragioni: anzitutto perchè, non essendo stato soddisfatto il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto proprio a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali (Cass. n. 5640/2018); in secondo luogo, in quanto ripropone un giudizio sul fatto, inammissibile in sede di legittimità;

– che non è necessario provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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