Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23020 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22033/2010 proposto da:

S.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato SILVIO AVELLANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO SANTAGOSTINO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2009 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato AVELLANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbiti i restanti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G.B., titolare della ditta individuale CSP, ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi agli anni 1993 e 1994, che traevano origine da verbali ispettivi della Guardia di finanza che evidenziavano non giustificati accrediti e addebiti sul conto corrente, elementi positivi di reddito non contabilizzati, il pagamento di compensi senza emissione di documenti fiscali o per corrispettivi inferiori e la deduzione di costi ritenuti non inerenti all’attività svolta.

La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR di Torino lo ha accolto con sentenza che, su ricorso dell’Agenzia delle entrate, è stata cassata dalla Corte di legittimità con sentenza n. 8187 del 2007 che ha demandato alla CTR, in sede di rinvio, di verificare se ricorrevano le condizioni che consentivano alla Guardia di finanza di accedere ai locali del contribuente senza l’autorizzazioni del PM, distinguendo tra le varie ipotesi considerate dalla legge (locali destinati all’esercizio dell’attività o ad abitazione), al fine di accertare la legittimità dei consequenziali atti impositivi adottati dall’Ufficio.

Il giudizio di rinvio si è concluso con sentenza della CTR di Torino in data 18 giugno 2009, avverso la quale il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I quattro motivi di ricorso in esame non sono corredati dai necessari quesiti di diritti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile nella specie, in relazione alle proposte censure di violazione di legge, e da momenti di sintesi in relazione alle censure di vizi motivazionali. Il ricorso è quindi inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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