Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2302 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 31/01/2020), n.2302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.J., nato in Nigeria il (OMISSIS), domiciliato presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, domiciliato presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per

procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo

difensore, dall’avv. Clementina Di Rosa (p.e.c. avv.dirosa.pec.it;

fax (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso il decreto n. 6248/18 del Tribunale di Ancona, emesso in data

9.5.2018 e depositato in data 17.5.2018 R.G. n. 8355/2017;

sentito in camera di consiglio il relatore Dott. Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. O.J., cittadino nigeriano, nato il (OMISSIS), ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria.

2. La Commissione adita ha respinto la domanda.

3. Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso contro il diniego della Commissione territoriale rilevando che i fatti riferiti dal ricorrente non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951 risultando assenti atti persecutori diretti e personali a causa di affiliazione politica, militanza per l’affermazione dei diritti umani, appartenenza a una minoranza perseguitata per ragioni etniche o religiose o discriminatorie. Quanto alla ragione addotta come causa dell’espatrio e cioè l’omosessualità il Tribunale ha ritenuto non credibile la narrazione del ricorrente. Per ciò che concerne la protezione sussidiaria il Tribunale ha rilevato, citando ampie fonti ufficiali e non governative, che nello Stato di provenienza del richiedente asilo non vi è attualmente una situazione di violenza generalizzata tale da esporre i civili a un grave rischio per la loro incolumità e per la loro vita. Infine il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ritenendo inesistente una situazione di vulnerabilità in caso di rientro in patria del ricorrente sia sotto il profilo della credibilità e rilevanza della prospettata vicenda personale esposta che sotto il profilo della situazione politica e sociale della Nigeria e in particolare del Delta State, luogo di provenienza del richiedente asilo.

4. Ricorre per cassazione il sig. O.J. deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; b) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno. RITENUTO CHE

6. Il ricorso è inammissibile. Non espone le ragioni della propria richiesta di protezione e riconosce di non volersi dilungare nella descrizione dei fatti riferiti alla Commissione e al Tribunale sulle circostanze e le ragioni che hanno determinato la sua migrazione. Come tale il ricorso risulta privo di autosufficienza. Nel contestare, con il primo motivo, la non attivazione del dovere di cooperazione istruttoria il ricorrente lamenta un mancato approfondimento da parte dei giudici di Ancona inteso a chiarire dubbi e a colmare lacune presenti nella sua esposizione davanti alla Commissione e con ciò dimostra di non aver censurato pertinentemente la effettiva ragione della decisione e cioè la ritenuta non credibilità della sua condizione di omosessuale. Infatti su questo punto il ricorso non spende alcuna valutazione critica atta a chiarire in cosa consista la dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per ciò che concerne la valutazione delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e confermate nella audizione davanti al Tribunale. Nè il ricorrente articola un motivo specifico inteso a dimostrare l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della valutazione di credibilità ovvero censura la motivazione resa dal Tribunale per la sua inidoneità a costituire quel minimo costituzionale che rende incensurabile la motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Quanto al secondo motivo le censure mosse al decreto impugnato sono del tutto generiche e non prendono affatto in esame le fonti internazionali citate dal Tribunale per dimostrare la valutazione contra legem del loro contenuto ovvero la non corretta attivazione del dovere di cooperazione istruttoria che il Tribunale ha adempiuto ampiamente con riferimento alla situazione della sicurezza in Nigeria e del Delta State in particolare. Infine il ricorrente non tiene conto che il Tribunale non ha approfondito le informazioni relative alla condizione degli omosessuali in Nigeria proprio perchè ha escluso in radice la credibilità del richiedente asilo sul suo asserito orientamento sessuale.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con la presa d’atto in dispositivo della applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 31 gennaio 2020

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