Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2302 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.F., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. VAGLIO Mauro, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Dardanelli, n. 21;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. CECCARELLI Americo, elettivamente domiciliato presso gli

Uffici dell’Avvocatura del Comune di Roma, Via Tempio di Giove;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9101 depositata in data

3 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – F.F. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la sua domanda volta ad ottenere l’annullamento del verbale di accertamento elevato in data 1 dicembre 2004 dalla Polizia municipale di Roma e, tuttavia, compensato le spese di giudizio.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9101 depositata il 3 maggio 2008, ha rigettato l’appello e posto a carico dell’appellante le spese di lite del gravame.

Ha osservato il Tribunale che per i giudizi instaurati precedentemente all’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, è ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi, senza che tale decisione sia censurabile in sede di impugnazione.

Ha precisato che, in ogni caso, la compensazione delle spese da parte del Giudice di primo grado è stata nondimeno ragionevolmente disposta, pur nel non condivisibile annullamento della cartella, sulla scorta della obiettiva controvertibilità della questione affrontata relativa alla percezione sensoriale dell’accertatore (a fronte della quale il primo giudice ha ritenuto maggiormente affidabile la percezione di un testimone) che il medesimo Giudice ha peraltro definito in termini di sola probabilità (così mostrando un favor per il ricorrente che legittimamente ha poi compensato con la statuizione sulle spese, ragionevolmente in assenza di certezza in ordine alla illegittimità del verbale impugnato).

2. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il F. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

L’intimato Comune di Roma ha resistito con controricorso.

3. – La causa è stata avviata alla trattazione in Camera di consiglio sulla base di relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., depositata in data 6 agosto 2010, con la quale è stato proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Il ricorrente, in prossimità della Camera di consiglio, ha depositato una memoria adesiva alla relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 2, art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Esso pone il seguente quesito: “Tenuto conto che la sentenza di primo grado è sprovvista di motivi specifici di supporto alla statuizione di integrale compensazione delle spese di giudizio, essendo tautologica l’affermazione secondo cui sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione tra le parti, considerato altresì che la decisione del Tribunale è sprovvista di qualsiasi motivazione implicita ricavabile dal contesto dell’intera sentenza, può il giudice d’appello affermare che per i giudizi instaurati precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 – e quindi prima del 1 marzo 2006 – è ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non è censurabile in sede di legittimità?”.

Il secondo mezzo prospetta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4. La sentenza impugnata – sostiene il ricorrente – sarebbe viziata da ultrapetizione, sia per avere affrontato un punto non impugnato della sentenza di primo grado, sia per avere fornito, senza esserne richiesto, una propria “creativa” interpretazione sulla ragionevolezza della compensazione delle spese.

Il terzo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) denuncia la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, perchè il giudice d’appello avrebbe giustificato la compensazione sul presupposto di una inesistente obiettiva controvertibilità della questione affrontata.

2. – I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

2.1. – Essi sono manifestamente infondati.

Il ricorso muove da una premessa esatta, ricordando che, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (30 luglio 2008, n. 20598), anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Ora, non v’è dubbio che ha errato la sentenza del Tribunale a ritenere che “per i giudizi instaurati precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 – e quindi prima del 1 marzo 2006 – è ammissibile la compensazione per giusti motivi senza obbligo di specificazione degli stessi e tale decisione non è cen-surabile in sede di legittimità”. E’ bensì vero che il Tribunale ha inteso richiamarsi al precedente di Cass., Sez. 3^, 17 luglio 2007, n. 15882; e tuttavia, questo principio è stato successivamente superato dal dictum delle Sezioni unite, sopra richiamato.

Sennonchè, la sentenza impugnata contiene anche una seconda ratio decidendi, da sola sufficiente a sostenere la conclusione di rigetto del gravame.

Tale ratio decidendi – come riportato in narrativa – è la seguente:

“la compensazione delle spese è stata ragionevolmente disposta, pur nel non condivisibile annullamento della cartella, sulla scorta della obiettiva controvertibilità della questione affrontata relativa alla percezione sensoriale dell’accertatore (a fronte della quale il primo giudice ha ritenuto maggiormente affidabile la percezione di un testimone) che il medesimo giudice ha peraltro definito in termini di sola probabilità (così mostrando un favor per il ricorrente che legittimamente ha poi compensato con la statuizione sulle spese, ragionevolmente in assenza di certezza in ordine alla illegittimità del verbale impugnato che, tuttavia, si è determinato ad annullare)”.

Il ricorrente attacca questa ratio decidendi con due censure:

sostenendo che sarebbe viziata da ultrapetizione; denunciando il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Nessuna delle critiche coglie nel segno.

Non la prima, perchè, nel caso in cui la sentenza di primo grado non contenga l’enunciazione di una motivazione sul capo relativo alla compensazione delle spese, il giudice d’appello, investito della relativa questione, nel confermare il capo oggetto di impugnazione, ha il potere di colmare la lacuna motivazionale della sentenza di primo grado e di esplicitare le ragioni giustificatrici della adottata pronuncia.

Difatti, il vizio di extra, o di ultra petizione ricorre soltanto quando la decisione non corrisponda alla domanda o alle eccezione, o statuisca su questioni che non formano oggetto del giudizio, attribuendo alle parti beni della vita non richiesti o diversi da quelli richiesti; laddove il giudice d’appello, confermando la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d’ufficio correggerne, modificarne od integrarne la motivazione, purchè i motivi ulteriori o diversi da quelli addotti dal primo giudice ineriscano alla materia controversa dedotta in secondo grado (Cass., Sez. 1^, 18 maggio 1964, n. 1219; Cass., Sez. 2^, 14 marzo 1973, n. 727; Cass., Sez. 1^, 6 giugno 1987, n. 4945).

Ma neppure la seconda critica appare al Collegio fondata.

Infatti, il Tribunale, ripercorrendo le argomentazioni a sostegno della sentenza di primo grado, ha messo in luce – con logico e motivato apprezzamento l’obiettiva controvertibilità dell’accertamento in fatto. Mentre il verbalizzante aveva rilevato l’uso ingiustificato del segnale acustico da parte del F., il teste escusso aveva fornito una diversa versione della vicenda, riferendo che il F., accortosi dell’improvvisa presenza di un pedone che stava attraversando la strada, per evitare il contatto con questo, aveva posto in funzione il dispositivo acustico, peraltro aggiungendo che la scena era caratterizzata dalla presenza di un considerevole rumore di fondo, giacchè altri automobilisti avevano azionato il segnale acustico. L’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento delle risultanze di cause è corroborata dalla circostanza che lo stesso Giudice di pace, nell’annullare il verbale di accertamento oggetto di opposizione, aveva definito maggiormente affidabile la percezione del teste, rispetto a quella del verbalizzante, ma in termini di sola probabilità. Di qui la non contraddittorietà della conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, la quale ha evidenziato che proprio l’assenza di certezza in ordine alla illegittimità del verbale impugnato aveva ragionevolmente indotto il giudice di primo grado a disporre la compensazione delle spese tra le parti.

Avendo esplicitato le oggettive difficoltà dell’accertamento in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, il Tribunale ha assolto all’obbligo di motivazione sulla compensazione delle spese.

3. – Il ricorso è rigettato, previa correzione, in parte qua, della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c..

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA