Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2302 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2302 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 13464-2016 proposto da:
CUA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA
LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
GIAMPAOLO;

– ricorrentecontro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO GOMITO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA LAURA CURATOLA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/01/2018

avverso la sentenza n. 1543/2015 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata 11 24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.

1. Il Sig. Cua, il 9 dicembre 2012, ha proposto ricorso contro Equitalia
Sud S.p.a. dinanzi al Giudice del Lavoro di Locri, per accertare
l’intervenuta prescrizione della cartella esattoriale riportata dalla copia
dell’estratto di ruolo rilasciato dall’Agente della Riscossione. Il
ricorrente, con l’atto introduttivo, ha dedotto, altresì, la mancata
notifica delle suddette cartelle.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza del 27 giugno 2014 n. 1061, ha
accolto il ricorso, accertando la mancata notifica di una cartella
esattoriale e dichiarando prescritti i crediti portati dalle rimanenti
cartelle, per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
3. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto appello contro la tale sentenza
presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, sostenendo, da un lato,
che gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio, anche in assenza degli
atti notificati, sono sufficienti a provare l’avvenuta notifica delle
cartelle e, dall’altro, che alla mancata opposizione della cartella
esattoriale nel termine di quaranta giorni di cui all’art. 24, comma 5, del
d.lgs. 46/1999 consegue la conversione del termine di prescrizione da
quinquennale in decennale.
4. Il Collegio, con la sentenza n. 1543 del 24 novembre 2015, ha
accolto l’appello, ritenendo provata la notifica delle cartelle mediante la
produzione degli avvisi di ricevimento e dichiarando applicabile il
termine decennale di prescrizione. Infine, la Corte ha detratto

Ric. 2016 n. 13464 sez. ML – ud. 09-11-2017
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Rilevato che:

dall’ammontare dovuto per la cartella n. 09420070017912321 le
somme già pagate dal Sig. Cua in relazione a tale titolo.
5. Il Sig. Cua ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo,
sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di
cinque anni.

6. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma
semplificata.

Considerato che:
1. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da
Equitalia Sud S.p.a. con il controricorso, poiché la parte ricorrente ha
dedotto la violazione di norme di legge e la conseguente errata
applicazione del termine decennale di prescrizione e non ha, invece,
richiesto una nuova valutazione in punto di fatto.
2. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto
affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17
novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scadena del termine – pacificamente
perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decaden.za .dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l’Otto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella ipecie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della 1.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c:. Tale
ultima di.±poskione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudkiale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso
vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’i gennaio 2011, ha sostituito la

Ric. 2016 n. 13464 sez. ML – ud. 09-11-2017
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Equitalia Sud S.p.a. si è difesa con controricorso.

cartella di pagamento per i crediti di natura prevideniale di detto Istituto (art. 30 del
d. 1. n. 78 del 2010, conv., con modi/., dalla l n. 122 del 2010).

2. La decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria deve essere
cassata nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece
applicabile la prescrizione decennale.

dovrà decidere la controversia applicando il principio affermato dalle
sezioni unite su riportato.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in
motivazione e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, che provvederà
anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017.
ietro

io, presidente estensore

Il Funzionario
oio TALARIC

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

‘3 0,GEN,2018

La cassazione è con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, che

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