Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2302 del 30/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.30/01/2017), n. 2302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26704-2012 proposto da:
A.E. (OMISSIS), A.G. (OMISSIS),
A.R. (OMISSIS), AP.GE. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEL CORSO 300, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE ANDREOTTA, rappresentati e difesi
dall’avvocato VITTORIO GIORGI;
– ricorrenti –
contro
P.A., P.P., P.L., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 14, presso lo studio dell’avvocato
GERARDO ROMANO CESAREO, rappresentati e difesi dall’avvocato
STANISLAO GIAMMARINO;
– controricorrenti –
nonchè contro
D.P.P., L.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 971/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 16/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;
udito l’Avvocato GIORGI Vittorio, difensore dei ricorrenti che si
riporta agli atti;
udito l’Avvocato GIAMMARINO Stanislao, difensore dei resistenti che
si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Banca di Roma spa, che aveva sottoposto a pignoramento immobiliare i diritti pari ad un terzo di L.V. sull’appartamento in (OMISSIS), conveniva i creditori intervenuti e gli altri comproprietari dell’immobile L.R. e M. e, per questa, gli eredi P.A., P. e L. per la divisione.
L.V. e P.A. restavano contumaci, i creditori intervenuti e P.L. e P. non si opponevano alla divisione mentre L.R. si opponeva deducendo di essere proprietaria esclusiva e di aver già proposto azione ex art. 2932 c.c..
Il tribunale di Salerno, rilevata l’indivisibilità ed attribuito il valore di euro 167.032,60, attribuiva il bene agli eredi di L.R. che ne avevano fatto richiesta con condanna ai conguagli in favore di L.V. e degli eredi di L.M., sentenza appellata da A.E., Ge. e G., eredi di L.R..
La Corte di appello, con sentenza 18.11.2011, rigettava il gravame sancendo l’intervenuto giudicato sulla attribuzione agli stessi appellanti ai sensi dell’art. 720 c.c.e la stridente antinomia tra le prospettazioni del gravame circa il rigetto della domanda di divisione incompatibile con la avvenuta attribuzione del cespite.
Ricorrono A.R., E., Ge. e G. con undici motivi, resistono i P..
Le parti hanno presentato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non si ravvisa la necessità dell’integrazione del contraddittorio, come eccepito in controricorso, perchè litisconsorti sono gli eredi in quanto soggetti interessati alla divisione e non i creditori.
Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 713 e 720 c.c., artt. 785 e 789 c.p.c., art. 2909, vizi di motivazione in relazione alla mancanza di prova del giudicato della sentenza che accerta la prescrizione del diritto dei P..
Col secondo motivo si denunziano nullità della sentenza, violazione dell’art. 112 e dell’art. 115 c.p.c., inammissibilità della domanda degli appellanti.
Col terzo motivo si lamentano le stesse violazioni in ordine alla attribuzione di una quota in denaro ad alcuni condividenti.
Col quarto motivo si denunziano violazione degli artt. 713, 720, 785, 789 e 112 c.p.c. e vizi di motivazione perchè la domanda degli appellanti riguardava l’assegnazione della sola quota rivendicata dai creditori di L.V. e l’inammissibilità della domanda divisoria dei P..
Col quinto motivo si denunziano violazione degli artt. 713, 420 (recte 720) c.c., artt. 785 e 789 c.p.c. e vizi di motivazione sulla ritenuta impossibilità di una assegnazione parziale.
Col sesto motivo si lamentano le stesse violazioni in ordine all’insussistenza di una comproprietà dei P..
Col settimo motivo si denunziano nullità della sentenza, vizi di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alle censure circa la posizione dei P.. Con l’ottavo motivo si denunziano nullità della sentenza, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronunzia su litispendenza e continenza.
Col nono motivo si lamenta violazione degli artt. 2715 e 2719 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione alla produzione in fotocopia delle sentenze che accertano la prescrizione del diritto dei P..
Col decimo motivo si denunziano vizi di motivazione in ordine alla affermata contraddizione per non essere stata gravata la sentenza in ordine al capo relativo alla quota di L.V..
Con l’undicesimo motivo si lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla liquidazione delle spese in favore dei P..
Le plurime censure non sono idonee alla riforma della sentenza che ha sancito l’intervenuto giudicato sulla attribuzione agli stessi appellanti ai sensi dell’art. 720 c.c. del bene e la stridente antinomia tra le prospettazioni del gravame circa il rigetto della domanda di divisione incompatibile con la avvenuta attribuzione del cespite. In particolare va affermato che la sentenza riferisce di un primo motivo di gravame sulla insussistenza del diritto degli eredi L.M. a partecipare alla divisione attesa la pendenza di altro giudizio in cui si contestava tale diritto e di un secondo motivo in cui si criticava la sentenza di primo grado nella parte in cui erano state poste a carico della massa anche le spese sostenute dagli eredi di L.M.. Se così è, le odierne censure sono in parte nuove, in parte prive di interesse o smentite dalle stesse affermazioni dei ricorrenti che non contestano la produzione di fotocopie non utili a provare un giudicato, non producono i documenti su cui si fonda il ricorso nè la sentenza invocata con attestato di passaggio in giudicato. Nè si può equiparare una scrittura privata ad una sentenza.
Per il resto le doglianze manifestano mero dissenso rispetto alla logica e sufficiente motivazione e richiedono un inammissibile riesame del merito.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna allea spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 3700, di cui 3500 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017