Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2302 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2302 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

COOP LA GIOVENTU’ Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Trionfale n. 21, presso lo studio dell’Avv. FEDERICA
CASTAGNI, rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA
AVOLA del foro di Palermo come da procura a margine del
ricorso
Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALEINPS-, in persona del Presidente e legale rappresentante

Data pubblicazione: 03/02/2014

2
CC295

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
é–c-cR4(/4,2,9
Frezza i7 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI e

Costituito con procura
per la cassazione della sentenza della Corte di Palermo n.
814/2007 del 31.05.2007/20.07.2007 nella causa iscritta al
n. 2067 R.G. 2002.

d

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 3.12. 2013 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. CARLA D’ALOISIO, per delega dell’Avv.
ANTONIETTA CORETTI, per l’INPS:
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto
del primo motivo del ricorso e l’accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 16.11.2001 il Tribunale di Palermo rigettava le due opposizioni, poi riunite, avverso i decreti ingiuntivi, con i quali era stato intimato alla COOP LA
GIOVENTU’ di pagare all’INPS rispettivamente la somma
complessiva di £. 9.807.740 e £. 84.190.090 per contributi
previdenziali e somma aggiuntive per il periodo,per il primo
decreto ingiuntivo, dal 1° marzo 1993 al 30 novembre 1995
e, per il secondo decreto ingiuntivo, dal 1°dicembre 1990 al

LUIGI CALIULO per procura in calce al ricorso notificato

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31 gennaio 1995.
I decreti ingiuntivi traevano la loro origine da verbali ispettivi, che avevano accertato che la società, esercente una
casa di riposo, aveva corrisposto al personale impiegato

settore, e ciò in violazione della legge n. 389 del 1989.
Il. Tale decisione, appellata dalla società, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 814 del 2007, che, espletata consulenza tecnica di
ufficio, ha determinato la complessiva somma dovuta
all’INPS in € 41.140,25, oltre interessi dal 25 aprile 2007.
La Corte, ha osservato che all’epoca dei fatti la cooperativa
appellante gestiva una “casa di riposo”, attività identica alla gestione di una “casa di riposo per anziani”, e che il contratto collettivo “da sempre applicato” dalla società appellante era quello relativo alla case di cura, come accertato
dai verbalizzanti attraverso l’esame dei libri paga e matricola e della documentazione contabile della società.
La stessa Corte ha rigettato il terzo motivo di gravame, con
cui l’appellante aveva dedotto che le sanzioni avrebbero
dovuto essere calcolate ai sensi dell’art. 1, comma 217,
della legge n. 662 del 1996, richiamandosi a quanto accertato dal CTU.
III. Ricorre la Cooperativa La Gioventù con due motivi.
L’INPS si costituita con procura svolgendo attività difensiva

retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL del

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nella pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 CPC e 2697 Cod. Civ., sostenendo che il giudi-

zioni normative, per non avere posto a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti, in palese assenza
di

qualsiasi

prova

dell’istituto

previdenziale.

Su

quest’ultimo, osserva la ricorrente, ricadeva il relativo onere probatorio in presenza di una specifica contestazione
dei fatti e delle affermazioni del verbalizzante (“da sempre
applicato dalla societàg i dalle quali apoditticamente è stata
dedotta l’esistenza di un obbligo di applicazione di un contratto collettivo.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, ha ritenuto che nel caso di specie trovasse applicazione il contratto nazionale relativo ai dipendenti delle case di cura, traendone le necessarie conseguenze circa il regime previdenziale.
A tale valutazione, sorretta da idonea e logica motivazione,
la ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento e un diverso indirizzo interpretativo del richiamato contratto collettivo, oltretutto non riportato e trascritto, non consentiti in
sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione

ce di appello ha fatto malgoverno delle richiamate disposi-

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e falsa applicazione dell’art. 4 del DL n. 536 del 1987- abrogato dall’art. 1, commi 217, 221, 227, della legge n. 662
del 1996-, dell’art. 116, commi 17 e 18, della legge n. 388
del 2000, nonché vizio di motivazione circa un punto deci-

In particolare la società assume che il giudice di appello ha
omesso di esaminare il problema delle sanzioni, calcolate
dall’istituto secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge
n. 48 del 1988, in relazione alle quali essa ricorrente aveva
chiesto l’applicazione retroattiva dell’art. 116 della legge n.
388 del 2000, sanzioni che avrebbero dovuto essere determinate nella misura e nelle modalità di cui ai commi
217-224 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996.
La censura è fondata.
Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte (cfr Cass.
n. 12484 del 2003 e Cass. n. 6680 del 2002), che si condivide, secondo cui “in materia di sanzioni per omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, dovendosi richiedere l’applicazione retroattiva dell’art. 116 della legge
n. 388 del 2000 ( che ha abolito tutte le sanzioni amministrative in materia) per i crediti contributivi accertati ed in
essere al 30 settembre 2000 si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996, in
luogo di quelle di cui al 4, commi da 1 a 5, del D.L. n. 536
del 1987 (convertito dalla legge n. 48 del 1988), essendo

sivo della controversia.

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stati tali commi abrogati dall’art. 1, comma 217, delle legge
n. 662 del 1996 citata, salvo che sul punto si sia formato il
giudicato).

Orbene alla stregua di tale principio nel caso di specie può
ritenersi che, trattandosi di omissioni contributive in essere

116 della legge 388/2000, con il calcolo delle sanzioni ex
art. 1, commi 217-224, della legge n. 662/1996.
3. In conclusione, disatteso il primo motivo del ricorso, va
accolto il secondo motivo con cassazione della sentenza
impugnata in relazione alla censura accolta e con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione
Il giudice di rinvio procederà al riesame della causa in base
al principio di diritto in precedenza evidenziato con riguardo alla determinazione delle sanzioni.
Lo stesso giudice provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per il regolamento delle spese
del presente giudizio, alla Corte di Appello di Palermo in
diversa composizione.
Così deciso in Roma addì 3 dicembre 2013
Il Consigliere rel, est.

al 30 settembre 2000, trovi applicazione retroattiva l’art.

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