Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23019 del 11/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18917-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 49/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.R., erede di S.L., ha impugnato la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate aveva chiesto il pagamento di quanto dovuto da S.L. per essere divenuti definitivi gli avvisi di accertamento Irpef per gli anni dal 1983 al 1985. Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della cartella, in quanto l’Ufficio non aveva considerato che egli aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario e, quindi, non poteva essere considerato obbligato verso l’erario per tutte le somme pretese in forza di obbligazioni alle quali egli era del tutto estraneo.

La CTP ha accolto il ricorso e la CTR di Bologna, con sentenza 26 maggio 2009, ha rigettato il gravame dell’Agenzia, rilevando che la cartella impugnata faceva ritenere erroneamente che S.R. fosse l’unico soggetto tenuto all’obbligazione per intero.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo; il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 35, comma 3, e art. 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la sentenza impugnata annullato integralmente la cartella di pagamento con l’effetto di far venir meno qualsiasi obbligazione del contribuente, mentre avrebbe dovuto limitarsi a precisarne l’effettiva portata, rideterminandola, a norma dell’art. 490 c.c..

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, annullando in via definitiva la cartella, cioè il titolo della pretesa creditoria dell’Agenzia delle entrate, ha fatto venire meno qualsiasi obbligazione di S.R. verso l’erario, con la conseguenza che egli potrebbe ricevere in eredità l’attivo risultante dall’inventario integralmente depurato del debito erariale. Questa conclusione non è coerente con la giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito il principio secondo cui colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, come stabilito dall’art. 490 c.p.c., comma 1, con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall’art. 490 c.c., comma 2. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, quindi, non determina, di per sè sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius (Cass. n. 6488/2007). L’erede nei cui confronti il creditore faccia valere la propria pretesa creditoria illimitata – come nel caso di specie, con la notifica della cartella per l’intero importo del debito tributario – ha interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale in mancanza del quale il titolo non sarebbe più contestabile in sede esecutiva (v. Cass. n. 4633/1992, n. 2442/1987); a tale interesse corrisponde quello del creditore di fare accertare la sussistenza del debito tributario del de cuius che diventerà esigibile nei confronti dell’erede quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede (Cass. n. 14847/2015, 4419/2008). Alla tutela di entrambi gli interessi provvede la giurisdizione tributaria, la quale ha ad oggetto sia l’an che il quantum della pretesa tributaria, cioè l’esistenza e la consistenza dell’obbligazione tributaria, sicchè spetta al giudice tributario l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta e dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti (Cass., sez. un., n. 7805/2006 e 7792/2005).

In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR Bologna, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi sopra indicati e provvederà sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA