Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23019 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. un., 07/11/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 07/11/2011), n.23019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente aggiunto –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di Sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.E. (nato a (OMISSIS)),

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Avellino rappresentato e difeso dall’avv. DELL’ANNO Pierpaolo in

forza della procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro

tempore, e (2) il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 40/2011, pronunciata il 18 febbraio 2011

(depositata il 21 marzo 2011) dalla sezione disciplinare del

Consiglio Superiore della Magistratura;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2011

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese del ricorrente, svolte dall’avv. Pierpaolo

DELL’ANNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

IANNELLI Domenico il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 aprile 2011 presso la segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, T.E., in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 40/2011 (pronunciata il 18 febbraio 2011, depositata il 21 marzo 2011) con la quale la sezione disciplinare di detto Consiglio, ritenutolo colpevole dell’incolpazione ascrittagli, gli aveva irrogato la sanzione della, “censura”.

Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza gravata considera la seguente incolpazione:

“illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), perchè, quale pubblico ministero titolare del procedimento penale n. 145/2009 RGNR aperto dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti dell’avv. B.R., in data 13 marzo 2009, in sede di interrogatorio dell’indagato avanti al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 294 c.p.p., manifestava impropriamente, tra lo stupore dei presenti, il suo risentimento all’indirizzo della GIP per la revoca della misura cautelare da lei disposta nei confronti dell’indagato, commentando con tono concitato che ciò’ rappresentava la fine della giustizia e della speranza; nel corso della stessa udienza, poi, insisteva in un atteggiamento non consono che lo induceva anche a battere il pugno sul tavolo e infine, nell’allontanarsi dall’aula, a sferrare un colpo contro una paratia che rimbombava.

Tale condotta, oltre ad integrare, per le espressioni usate, per la sua platealità e per il contesto in cui è stata posta in essere, un comportamento gravemente scorretto nei confronti della Dott.ssa I., si configura anche come ingiustificata interferenza nell’attività del giudice stesso, in quanto diretta, per le modalità della reazione da parte dell’organo della pubblica accusa, anche a condizionare il g.i.p. nella adozione di altri provvedimenti (futuri ed eventuali) non conformi alle richieste del pubblico ministero procedente. Notizia circostanziata dei fatti acquisiti in data 27 luglio 2009”.

Il giudice disciplinare – esposto che: (1) “nel corso dell’anno 2009 il pubblico ministero Dott. T.E. aveva richiesto e ottenuto tre distinte ordinanze cautelari applicative della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’avv. B.R., sottoposto a indagini per molestie sessuali ai danni di alcune studentesse della scuola in cui insegnava”; (2) “il 12 marzo 2009, in esito a un incidente probatorio nel quale la pubblica accusa era stata rappresentata da altro magistrato, il giudice per le indagini preliminari, Dott. I.C., aveva disposto la revoca di una delle tre misure cautelari disposte nei confronti dell’avv. B. R.”; (3) “il giorno successivo, in occasione dell’interrogatorio di garanzia dell’indagato conseguente all’ultima ordinanza cautelare, il Dott. T.E. chiese alla Dott. I.C. spiegazioni in ordine alle ragioni della disposta revoca della misura cautelare”;

(4) “secondo la versione del giudice, corroborata dalle testimonianze acquisite, la richiesta di spiegazioni trasmodò negli atteggiamenti aggressivi e protestatari descritti nell’atto di incolpazione”; (5) “secondo la versione dell’incolpato la richiesta di chiarimenti era stata del tutto serena, benchè accompagnata da una manifestazione di sconcerto per quanto deciso il giorno precedente” (“in particolare il Dott. T.E. nega di avere rimproverato la Dott. I. C. e di aver sferrato un pugno o un calcio contro una parete di legno”); (6) “all’odierna udienza la Dott. I.C. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, fornendo le precisazioni richieste dalle parti”; ritenuto che: (a) “la ricostruzione dei fatti posta a base dell’incolpazione è certamente attendibile” (“benchè all’odierna udienza dibattimentale la Dott. I.C. abbia in qualche misura attenuato i toni”) in quanto “la sua originaria versione trova… piena conferma nelle concordi deposizioni della cancelliera Tu.Ma., presente in udienza, del magistrato Dott. C.P., cui la Dott. I.C. visibilmente turbata narrò nell’immediatezza la vicenda, e dell’avv. V. E., difensore dell’avv. B.R. e presente all’interrogatorio” (“in particolare dalla deposizione del Dott. C.P. risulta che, nel corso di un’udienza destinata a un interrogatorio di garanzia, il Dott. T.E. aveva vivacemente contestato un precedente provvedimento del giudice I.”); (b) “del resto lo stesso Dott. T.E. ha sin dalle sue prime dichiarazioni ammesso di avere manifestato sconcerto nei confronti del giudice per il provvedimento adottato il giorno precedente” – ha assolto l’incolpato dall'”illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. e),” e, giudicatolo colpevole dell'”illecito di cui alla lett. d)” del medesimo articolo, gli ha inflitto la “sanzione della censura” (“sanzione minima applicabile”) affermando essere indubbio (“non v’è dubbio”) che “il comportamento dell’incolpato fu gravemente scorretto nei confronti della Dott. I.C., perchè, come il giudice ricordò subito al pubblico ministero, i provvedimenti giurisdizionali vanno censurati con gli appositi mezzi di impugnazione; mentre del tutto inopportunamente il Dott. T.E. si espresse con gratuite censure a una precedente decisione del giudice, nel corso di un’udienza destinata a un interrogatorio di garanzia e in presenza dello stesso indagato e dei suoi difensori”.

Secondo la sezione disciplinare, inoltre, “quand’anche si fosse trattato solo di una manifestazione di sconcerto, come ammette l’incolpato, non era certo quella la sede per criticare la decisione del giudice, assumendo cosi un atteggiamento inevitabilmente destinato a innescare la polemica dei difensori, come in effetti avvenne”.

2. Il T. censura la decisione per due motivi.

A. Con il primo il ricorrente denunzia “erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d)” e “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto della protesta indebita espressa dalla parte pubblica” esponendo:

– “nel caso … il giudizio disciplinare… sembra essere… ancorato alle forme delle abrogate statuizioni, con la sostanziale esclusiva valorizzazione dei risultati della fase istruttoria e il …

travisamento dei decisivi risultati probatori derivanti dallo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, unica tendenzialmente legittimata a fondare il convincimento del giudicante”: “la sentenza”, infatti, “fonda … il giudizio di responsabilità dell’incolpato sulle dichiarazioni dell’asserito soggetto passivo del comportamento pretesamente scorretto, la Dott.ssa I.” mentre quest’ultima, “nel corso delle sue dichiarazioni rese … all’udienza dibattimentale”, non ha affatto “attenuato il peso dell’incolpazione … ma ne ha escluso totalmente la fondatezza” avendo “recisamente escluso un comportamento aggressivo di esso … T. nei suoi confronti” (“si riporta … la parte della deposizione resa dalla Dott. I. nel corso dell’escussione dibattimentale”).

B. Nell’altro motivo il T. – ritenute “condivisibili” le “preoccupazioni sollevate” da questa “Corte in relazione alle norme che sanzionano i comportamenti scorretti nell’esercizio dell’attività giurisdizionale”, per le quali (1) “si è…

contestato che il comportamento… scorretto di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) possa essere individuato solo nell’ambito di un provvedimento giurisdizionale reso dal magistrato”, (2) “si è … ribadito che, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, deve valutarsi la condotta complessivamente tenuta… nella vicenda” (“impegno intellettuale e morale congiuntamente alla sua dedizione alla funzione svolta”) e (3) “configura l’illecito disciplinare per cui è procedimento” una “mancanza di ponderazione degli effetti del provvedimento … e che sia indice di un comportamento arbitrario” – denunzia “violazione dell’art. 606 c.p.c., lett. b): erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) in punto di applicazione della irrogata sanzione a comportamenti non integranti illecito disciplinare se non alla stregua di una non corretta interpretazione della effettiva disciplina normativa” adducendo:

– “nel caso …, la condotta” da lui “posta in essere … non è apprezzabile nel profilare rischi di compromissione del prestigio dell’Ordine giudiziario” non avendo “alterato la funzione giurisdizionale” nè “minato l’operato del giudice”: “lo sconcerto … costituiva manifestazione di disorientamento per l’imprevedibile svolgimento … dell’intero svolgersi dell’incidente probatorio al quale” egli “non aveva partecipato”, “che aveva avuto un esito assolutamente non prevedibile”; “ritenere … che detta ammissione di sconcerto… costituisca critica indebita, e protesta contro l’operato giurisdizionale…, sembra essere valutazione fondata su dati di fatto non conformi ai risultati dell’attività probatoria, e sconfessata dal contenuto di specifici atti”.

Il ricorrente – assunto avere “la stessa sezione disciplinare” precisato (“sent. 16 marzo 2001 n. 28”) che la “condotta” costituita da “espressioni oggettivamente forti contenute nella motivazione di provvedimenti giurisdizionali o in interventi orali di magistrati…

non integra illecito disciplinare” quando tali “espressioni non appaiono caratterizzate dalla mera gratuità, dalla estraneità all’oggetto della questione, dalla pretestuosità, nè… suggerite da intenti meramente offensivi o denigratori” – sostiene, inoltre, che il suo “contegno” non presenta “i caratteri” della:

– “mera gratuità”, attesa “la necessità”, “da parte del PM titolare del procedimento”, “di raccogliere elementi che gli fornissero cognizione dell’esito di un atto processuale (l’incidente probatorio del giorno prima, al quale non aveva partecipato), che si era svolto in maniera del tutto imprevedibile rispetto alle indagini”;

– “estraneità all’oggetto della questione”, essendo stato il contegno “assunto mentre si stava svolgendo un altro atto nell’ambito del medesimo procedimento …” (“si doveva svolgere un interrogatorio di garanzia che avrebbe portato a rivalutare il complessivo quadro indiziario e di esigenze cautelari dell’ … indagato”);

– “pretestuosità”, “non essendo stata colta un’occasione a caso per manifestare un risentimento maturato prescindendo dalle ragioni dell’atto procedimentale che si stava svolgendo” (“essendo quella la prima occasione utile nella quale il PM poteva,… nell’ambito del medesimo procedimento penale, attingere, dalla fonte diretta, le notizie su quanto accaduto nell’incidente probatorio del giorno prima”).

Per il ricorrente, quindi, la sua “condotta” non è stata “suggerita da intenti meramente offensivi o denigratori del giudice” perchè “la frase contenuta nel capo d’incolpazione e… quelle ritenute in sentenza” non sono “dirette a formulare un giudizio sulla persona del giudice”.

Lo stesso ricorrente, infine, invoca, ai fini della “necessaria lesività della condotta oggetto dell’incolpazione”, la norma dettata dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis (la cui “rubrica” fa “riferimento alla irrilevanza della condotta”) affermando che “qualora la condotta non leda in concreto la credibilità e il prestigio del singolo magistrato o dell’ordine giudiziario, non sussiste l’illecito” per cui “una condotta come quella posta in essere” da lui, “non caratterizzata dal requisito della gravità”, “ove … sanzionata”, “rende impossibile l’applicazione del criterio di ragionevole irrilevanza cui il legislatore ha inteso ispirarsi”.

3. Il ricorso deve essere respinto.

A. La motivazione della sentenza impugnata effettivamente rilevante ai fini della adottata decisione di colpevolezza, invero, è racchiusa soltanto nelle seguenti (testuali) osservazioni:

– “il comportamento dell’incolpato fa gravemente scorretto nei confronti della doli. I.C., perchè … i provvedimenti giurisdizionali vanno censurati con gli appositi mezzi di impugnazione”;

– “del tutto inopportunamente il Dott. T.E. si espresse con gratuite censure a una precedente decisione del giudice, nel corso di un’udienza destinata a un interrogatorio di garanzia e in presenza dello stesso indagato e dei suoi difensori”;

– “quand’anche si fosse trattato solo di una manifestazione di sconcerto, come ammette l’incolpato, non era certo quella la sede per criticare la decisione del giudice, assumendo così un atteggiamento inevitabilmente destinato a innescare la polemica dei difensori, come in effetti avvenne”.

B. Da tale rilievo discende evidente l’infondatezza della prima doglianza atteso che la stessa investe – sub specie di pretesa “valorizzazione dei risultati della fase istruttoria” e, specularmente, di asserito “travisamento dei … risultati probatori” (assunti come “decisivi”) “derivanti dallo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale” – un “comportamento aggressivo” (che la dr.ssa I. avrebbe “recisamente escluso”) il quale, però, non risulta essere stato, neppure implicitamente, considerato dal giudice disciplinare ai fini della sua decisione: dalle riprodotte osservazioni, infatti, emerge univocamente che tale giudice ha fondato l’affermazione di responsabilità soltanto sul “comportamento” dell’incolpato costituito dalla manifestazione di “censure” in ordine “a una precedente decisione del giudice”, “comportamento” ritenuto “gravemente scorretto” in sè (quindi senza neppure menzionare e, di conseguenza, considerare, l’eventuale aggressività dello stesso) perchè (1) “i provvedimenti giurisdizionali vanno censurati con gli appositi mezzi di impugnazione” e (2) perchè quelle “censure” sono state espresse “nel corso di un’udienza destinata a un interrogatorio di garanzia e in presenza dello stesso indagato e dei suoi difensori”, cioè in una “sede” che “non era certo quella… per criticare la decisione del giudice”, ovverosia (in sintesi) sull'”atteggiamento” assunto dall’incolpato (“per manifestare”, come lo stesso scrive ancora nel suo ricorso a questa Corte, “un risentimento maturato”) perchè “inevitabilmente destinato a innescare la polemica dei difensori, come in effetti avvenne”.

C. Dal precedente rilievo discende l’infondatezza anche dell’altro motivo di ricorso.

La complessiva doglianza svolta nello stesso (nel quale, nella sostanza ed in sintesi, il ricorrente giustifica la sua condotta con la “necessità”, peraltro non meglio esplicitata, “di raccogliere elementi” di “cognizione dell’esito di un atto processuale… del giorno prima”), infatti, non intacca assolutamente il complessivo giudizio di “grave scorrettezza” di quella condotta espresso dal giudice disciplinare, giudizio fondato (come visto) sul tempo e sul luogo processuali (non sul contenuto delle “censure” nè sui modi adoperati per esprimerle) scelti, peraltro non per chiedere alla dr.ssa I. le ragioni (giuridiche e/o di fatto) del provvedimento dalla stessa adottato il “giorno prima”, ma “per manifestare” solo il proprio “risentimento” (“ammissione di sconcerto”), ovverosia unicamente un sentimento personale di mera contrarietà al provvedimento adottato, per la cui rivelazione, peraltro, non risulta addotta nessuna giustificazione.

L’incolpato, invero, richiama ripetutamente il concetto di imprevedibilità (“imprevedibile svolgimento”; “esito assolutamente non prevedibile”; “in maniera del tutto imprevedibile rispetto alle indagini” e simili) ma non spiega perchè, dal punto di vista proprio della funzione del pubblico ministero, la revoca (possibile in via generale) di un provvedimento cautelare a carico di un imputato da parte del giudice all’uopo (preposto ed) investito del relativo esame, o (nella specie, ovverosia anche solo “rispetto alle indagini”) dello specifico provvedimento cautelare oggetto della sua rimostranza – (revoca) adottata a conclusione di “incidente probatorio” esperito in una udienza alla quale l’incolpato “non aveva partecipato” (donde anche la gratuità, per dichiarata non conoscenza di quanto processualmente rilevante acquisito dal giudice in tale udienza) -, possa e/o debba considerarsi un “esito assolutamente non prevedibile” e, soprattutto, possa far sorgere nell’organo della pubblica accusa (tenuto anch’ esso, del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 1, comma 1, a svolgere le sue funzioni con “correttezza” ed “equilibrio”) (1) un sentimento di “risentimento” verso qualunque dei “soggetti” del processo e, comunque, (2) il diritto di manifestare quel “risentimento” direttamente nei confronti del giudice o, indirettamente, di qualsiasi altro di detti soggetti.

D. In fine, va ribadito che (Cass., un., 24 giugno 2010 n. 15314) l'”esimente” prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis aggiunto dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3, lett. e) “in forza della quale l’illecito non è configurabile quando il fatto sia di scarsa rilevanza”:

(1) “presuppone che la fattispecie tipica sia stata realizzata ma che per particolari circostanze, anche non riferibili all’incolpato, il fatto risulti di scarsa rilevanza”;

(2) gli “eventi in base ai quali il fatto” può essere “ritenuto di scarsa rilevanza non sono elementi costitutivi dell’illecito”.

Conseguentemente il giudice disciplinare non è tenuto ad esporre le ragioni per le quali non abbia ritenuto il fatto “di scarsa rilevanza” e, quindi, non abbia considerato (per escludere l’esistenza di qualsivoglia ipotesi) quell'”esimente”; per l’applicazione di questa, infatti, è necessario che l’incolpato alleghi, o che nel giudizio sia introdotta, la circostanza che il “fatto” del quale lo stesso è (stato giudicato) responsabile sia effettivamente “di scarsa rilevanza”.

Nel caso il ricorrente si è limitato a denunziare la violazione della norma ma non ha esposto quali siano le “specifiche circostanze” (diverse dagli “elementi costitutivi dell’illecito”) per le quali il giudice disciplinare avrebbe dovuto applicare l’esimente invocata, di tal che la pretesa carenza, nel suo comportamento (integrante la contestata fattispecie disciplinarmente rilevante), del “requisito della gravità” si palesa opinione personale (comunque interessata) dello stesso.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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