Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23018 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10597/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.V.A., ha impugnato la cartella di pagamento Irpef, notificatagli il (OMISSIS), ai fini della tassazione separata di arretrati della pensione di reversibilità. La CTP di Avellino ha accolto il ricorso; la CTR Campania ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate perchè tardivo; la Corte di cassazione, con sentenza n. 15455/2006, avendo ritenuto tempestivo l’appello, ha accolto il ricorso con rinvio della causa alla CTR, la quale, con sentenza 2 febbraio 2010, si è pronunciata nel merito rigettando l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; il D.V. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 45 e 63, per avere la sentenza impugnata deciso la causa nel merito, dopo avere fissato d’ufficio l’udienza di discussione, in assenza di un atto di riassunzione proveniente dalla parte.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, avendo giudicato nel merito in sede di rinvio dalla cassazione in mancanza di un atto di riassunzione proveniente dalla parte, ha falsamente applicato il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 63, comma 2 e art. 393 c.p.c., che, prevedendo l’estinzione dell’intero processo di rinvio in caso di mancata riassunzione nel termine perentorio di legge, chiaramente escludono la possibilità di una riassunzione operata d’ufficio dal giudice. La giurisprudenza ha precisato che nel giudizio tributario l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato (Cass. n. 556 del 2016). Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perchè il processo non poteva essere proseguito.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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