Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23018 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13513-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

EFFEPI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 62/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 4.3.08, depositata l’11/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto, in questa sede, soltanto la legittimità di un recupero fiscale basato sulla contestazione di fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, perchè emessa da società non operative.

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la EFFEPI srl per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54 in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., eccependo che la CTR non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale quando vengano utilizzate fatture emesse da enti fittizi (cd. cartiere), la prova della effettività delle operazioni fatturate deve essere fornita dal contribuente.

Il ricorso è manifestamente infondato perchè i giudici di appello hanno ritenuto che sia stata fornita la prova della effettività delle operazioni con argomentazioni anche opinabili (ricavate dal fatto che i beni acquistati sono stati effettivamente consegnati e che la società ha prodotto gli effetti rilasciati a pagamento della fornitura) ma che non sono oggetto di specifica censura sotto il profilo del vizio di motivazione.

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3. – che l’Agenzia ricorrente ha depositato memoria con la quale evidenzia:

a) che erroneamente la CTR ha affermato che i dati indiziari (sintomatici) non sono “autonomamente rilevanti”, mentre invece gli artt. 2727 e 2729 c.c. ne impongono la valutazione complessiva;

b) che mancherebbe nella specie la effettività della operazione che da diritto alla detrazione d’imposta;

– che, il rilievo sub a) appare in conferente perchè la premessa che gli indizi non sono valutabili singolarmente deriva dal principio invocato, dell’obbligo della valutazione complessiva; il rilievo sub b) ignora che la CTR ha ritenuto che le operazioni fossero invece effettive, sulla base di un ragionamento magari errato ma che non è stato censurato sotto il profilo del vizio di motivazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato, senza aggravio di spese, per la inerzia processuale della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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