Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23017 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25910-2018 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO

CASTRIGNANO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 480/18 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 26 luglio 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di B.I., nativo della Guinea, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, previa discussione delle parti presenti in aula all’udienza del 29 giugno 2018, ritenne che i motivi addotti dall’istante a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, B.I., ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, mentre il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione” “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “mancata assunzione di mezzi di prova; violazione del D.Lgs. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 10, lett. c), in relazione all’art. 24 Cost., comma 2”. Si ascrive al tribunale leccese di non aver “accolto e disposto le richieste istruttorie formulate nel procedimento di primo grado, in particolare l’esame del ricorrente, pur a fronte delle criticità relative alla audizione evidenziate nell’atto introduttivo e meritevoli di approfondimento; inoltre, non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione, avrebbe dovuto usare i propri poteri ufficiosi e disporre l’assunzione dei mezzi di prova ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 10, lett. c). … Ciò ha leso il diritto di difesa del ricorrente, atteso che non ha potuto avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti dall’ordinamento a sostegno delle proprie ragioni e della propria difesa, in aperta violazione del dettato costituzionale” (cfr. pag. 2 del ricorso);

II) “violazione dell’art. 50 – bis c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 738 c.p.c.: mancata composizione collegiale all’udienza del 16 maggio 2018”. Ci si duole del fatto che “l’udienza del 16 maggio 2018 si è tenuta in forma monocratica e non collegiale, in palese violazione dell’art. 50 – bis c.p.c., comma 2” (cfr. pag. 2 del ricorso);

III) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7; difetto di motivazione”. Si sostiene che il giudice a quo … ha fondato la propria valutazione negativa su parametri differenti da quelli normativi, senza approfondire la narra pione della storia facendo ricorso ai propri poteri officiosi e, soprattutto, senza accogliere le richieste istruttorie del ricorrente. Ne” è stato considerato il fermo orientamento della Corte di Giustizia secondo il quale maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato minore è la necessità di provare la personalizzazione specifica di quel rischio…” pag. 3 del ricorso).

2. L’odierno ricorso è inammissibile per evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare.

2.1. Invero, la struttura del ricorso, sotto il titolo ‘fatti della causa”, espone, in undici righe (cfr. piè di pag. 1 ed inizio di pag. 2), quanto ai fatti del processo di primo grado, una sintesi da cui alcunchè si evince con riguardo ai fatti giuridici costitutivi della domanda ivi proposta, nè del contenuto della decisione adottata dal tribunale salentino, riferendo, sul punto, genericamente che venne rigettato il ricorso, senza nulla spiegare, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di tali statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni precedentemente riportate quali contenuto delle prospettate doglianze).

2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto – forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr. Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, in motivazione). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003).

2.2.1. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata.

2.2.2. Orbene, la sopra ricordata esposizione del fatto non rispetta tali necessari contenuti, perchè non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, nè individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda dell’odierno ricorrente era stata introdotta in primo grado, nè espone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative del decreto impugnato. L’esposizione del fatto è, pertanto, del tutto inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio, donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell’insieme delle regole che governano il processo ((cfr. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, p. 2.3).

3. Non necessita alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, avendo il Ministero depositato esclusivamente un “atto di costituzione” “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”, altresì rilevandosi che, non rinvenendosi in atti la prova dell’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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