Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23017 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10550/2010 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA, in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FLAMINIA 785, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TESAURO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2009 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRADARA per delega dell’Avvocato

TESAURO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società E.TR Esazione tributi (oggi Equitalia E.TR spa) propose ricorso avverso l’avviso con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato una sopravvenienza attiva di Euro 1.859.105,00 e, di conseguenza, un maggior reddito e maggiori imposte Irpeg e Irap nell’anno 2003. Chiese l’annullamento totale della rettifica del reddito, ritenendo insussistente la predetta sopravvenienza attiva; in subordine, chiese l’annullamento parziale dell’avviso con la compensazione del reddito accertato con le perdite pregresse.

Nelle more del processo, l’Ufficio emise atto di autotutela parziale con cui corresse il predetto avviso, compensando il maggior reddito con perdite pregresse, con conseguente sgravio della maggiore imposta accertata e riduzione delle perdite utilizzabili nel successivo anno 2004, in relazione al quale emise poi un avviso di accertamento, impugnato dalla la società con analogo ricorso.

La CTP di Cosenza, riuniti i ricorsi, li rigettò dopo avere rilevato la cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio seppur parziale disposto dall’Ufficio. La società ha proposto appello, deducendo che la materia del contendere non era cessata, poichè l’Ufficio aveva accolto la propria istanza subordinata riferita alla compensazione del reddito con le perdite pregresse, ma aveva lasciato in vita la rettifica del reddito contestata con la domanda principale sulla quale la CTP non aveva pronunciato; inoltre ha rilevato che le perdite pregresse, essendo state parzialmente utilizzate nell’anno 2003, non erano riportabili negli anni successivi 2004 e 2005.

Il gravame è stato rigettato dalla CTR Catanzaro, con sentenza 27 febbraio 2009, la quale ha ritenuto che il provvedimento di autotutela emesso dall’Ufficio, che aveva accolto la domanda subordinata della contribuente, fosse integralmente satisfattivo nei suoi confronti e risolutivo della controversia.

Avverso questa sentenza Equitalia E.TR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate si è rimessa alle valutazioni della Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia circa i motivi di illegittimità della rettifica del reddito per gli anni 2003 e 2004. Il quesito di diritto chiede di stabilire se sia viziata da omessa pronuncia la decisione della CTR che ometta di pronunciarsi sulla domanda di annullamento di un avviso di accertamento del maggior reddito relativo al 2003 per il fatto che l’Ufficio, in via di autotutela, abbia riconosciuto le perdite pregresse e, di conseguenza, annullato la pretesa relativa alla sola maggiore imposta; se sia altresì viziata da omessa pronuncia la medesima sentenza per avere omesso di pronunciarsi sull’avviso di accertamento che, in conseguenza dell’utilizzo delle perdite pregresse per il 2003, abbia ridotto quelle riportabili nel 2004.

Il motivo è fondato.

L’Ufficio ha annullato l’avviso nella parte relativa all’accertamento di una maggiore imposta Irpeg per il 2003, ma lo ha lasciato integro nella parte riguardante l’accertamento per quell’anno di un maggior reddito che, però, il contribuente aveva contestato in radice, cioè a prescindere dalle perdite; quindi la CTR non ha deciso sulla domanda principale di annullamento integrale degli accertamenti relativi al 2003 e 2004.

Di conseguenza, dichiarando la cessazione della materia del contendere per effetto dell’adesione dell’Ufficio alla domanda subordinata del contribuente, la sentenza impugnata si è immotivatamente discostata dal principio secondo cui tale conclusione del processo si verifica solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato con certezza la posizione di contrasto tra le parti, facendo in conseguenza venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice e quindi anche l’interesse al ricorso per cassazione che ne condizioni l’ammissibilità (Cass. n. 5280/1982); la giurisprudenza ha precisato anche che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass. n. 11813/2016, n. 16886/2015) e nessuna di queste situazioni si è verificata nella specie.

In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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