Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23017 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12970/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

STADIO REGALI DI SERRECCHIA VINCENZO & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 18.3.08, depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto l’accertamento iva/irpeg per l’anno 1996 a carico della Stadio Regali di Serrecchia Vincenzo & C SNC, effettuato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 186 – 189.

La CTR ha dichiarato illegittimo l’accertamento ritenendo che i corrispettivi certificati dal registratore di cassa costituiscono un dato certo opponitele alla presunzione di cui ai citati parametri.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe denunciando;

– vizi di ultrapetizione, in quanto con la domanda introduttiva la società aveva soltanto eccepito la illegittimità dei parametri adottati senza il preventivo parere del Consiglio di Stato (1 motivo), mentre la CTR ha annullato l’accertamento nel merito;

– vizi di motivazione in quanto i giudici di merito avrebbero disatteso l’applicazione dei parametri senza una valida motivazione (2 motivo).

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla lettura del ricorso introduttivo, così come riportato dalla ricorrente nell’odierno atto di impugnazione, si evince che la società ha eccepito la illegittimità formale dei DD.MM. recanti i parametri, ma ha anche contestato nel merito l’accertamento dell’ufficio effettuato “senza tenere conto delle seguenti circostanze: – la Stadio regali s.n.c. svolge l’attività di vendita al minuto di generi non alimentari e quindi soggetta a certificazione fiscale tramite il registratore fiscalizzato e quindi i corrispettivi sono certi ed inoppugnabili”. Quindi il primo motivo non può trovare accoglimento.

Anche il secondo motivo è infondato. La motivazione del rigetto nel merito appare congrua e, comunque, l’accertamento è basato esclusivamente sui parametri. Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente” (Cass. 26635/2009). Nella specie, la contribuente ha opposto la ufficialità delle registrazioni, in relazione alle quali nulla ha eccepito l’Agenzia ricorrente.

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che l’Agenzia ricorrente ha depositato una memoria con la quale rileva che la giurisprudenza citata nella relazione è successiva alla proposizione del ricorso ed invoca l’efficacia scusante dell’overruling;

– che, nella specie, non ricorre il presupposto della imprevedibilità della “svolta” giurisprudenziale, in relazione ad un problema dibattuto in dottrina e giurisprudenza, come quello della valenza indiziaria dei parametri nell’accertamento fiscale;

– che, pertanto, il Collegio condivide le conclusioni della relazione e quindi il ricorso deve essere rigettato senza aggravio di spese, nell’inerzia della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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