Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23016 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24831-2018 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 4207/18 del “RIBUNALE di TORINO, depositato il

26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 26 luglio 2018, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di O.B., nativa della Nigeria, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti invocata dalla ricorrente, ritenne che i motivi dalla medesima addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, O.B. ricorre per cassazione affidandosi ad un motivo, con cui chiede “dichiararsi nulla la gravata sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione”, assumendo che le argomentazioni poste dal predetto tribunale in ordine al diniego dello status di rifugiato politico, ed in subordine della protezione sussidiaria e/o umanitaria, farebbero emergere l’effettiva carenza della motivazione in quanto “il tribunale si è limitato ad indicare quanto già deciso in primo grado senta considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi della situazione in Nigeria” e che “le valutazioni affrontate dal tribunale sono infondate e di poco approfondimento” (Cfr. pag. 2 del ricorso). Non ha spiegato difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che, come da verifica anche del fascicolo d’ufficio, la copia autentica della decisione impugnata depositata dalla ricorrente consta delle sole pagine 1, 3, 5 e 7, mancandone, invece, quelle nn. 2, 4 e 6, anch’esse recanti, a quanto è dato intendere dal tenore delle frasi contenute nelle altre, l’illustrazione delle ragioni per le quali il tribunale torinese ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento, in favore di O.B., della invocata protezione internazionale o di quella umanitaria. Peraltro, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, nemmeno può ricercarsi il provvedimento, nel suo testo integrale, nella relativa produzione.

1.1. Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile atteso che, come costantemente sancito da questa Corte, viola il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, comma 2, rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata anche mancante di una sola pagina, qualora la pagina mancante contenga elementi rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno, dovendo l’ipotesi essere equiparata a quella della mancata produzione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 11005 del 2003; Cass. n. 17587 del 2006; Cass. n. 17065 del 2007; Cass. n. 1754 del 2007; Cass. n. 21367 del 2008; Cass. n. 25407 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, benchè argomentando a contrario, si veda anche la più recente Cass. n. 14426 del 2018).

3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, altresì rilevandosi che, non rinvenendosi in atti la prova dell’avvenuta ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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