Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23016 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12480-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SOMEGAS – SOCIETA’ MERIDIONALE GAS IN LIQUIDAZIONE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 18.4.08, depositata il 16/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la Somegas Meridionale Gas srl per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio ha annullato una cartella esattoriale nella parte relativa alla irrogazione di sanzioni.

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che nella specie debba trovare applicazione il cd. principio del favor rei, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, in quanto trattasi di fattispecie relativa ad illeciti che hanno subito una attenuazione della sanzione applicabile. Di qui l’annullamento della cartella nella parte sanzionatoria.

L’Agenzia ricorrente si duole di tale annullamento, sul rilievo che il giudice tributario avrebbe dovuto egli stesso individuare ed applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole, invece che annullare tout court la cartella in parte qua.

La censura appare fondata. Come è noto la giurisdizione del giudice tributario pur avendo natura impugnatoria dell’atto impositivo si estende al merito del rapporto controverso, pur nei limiti della domanda introduttiva: Nel processo tributario, la cui struttura è caratterizzata da un meccanismo d’instaurazione imperniato sull’impugnazione di uno degli atti specificamente indicati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 ed il cui oggetto è rigorosamente circoscritto al controllo di legittimità formale e sostanziale dell’atto impugnato, nei limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado, l’indagine sul rapporto tributario è necessariamente limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere dall’Amministrazione finanziaria con l’atto impositivo, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso enunciati.

(Cass. 20516/2006, conf. 7766/06, 6620/09). Analoghe considerazioni valgono in relazione alla parte sanzionatoria del provvedimento impugnato. Le sanzioni, al pari della obbligazione tributaria, possono essere rideterminate dal giudice del merito, nei limiti della regiudicanda.

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che il Collegio condivide la tesi, ripetutamente affermata nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale al giudice tributario compete il sindacato, oltre che di legittimità, di merito sul rapporto tributario, per cui, ricorrendone i presupposti e con il limite dei fatti dedotti in giudizio, può rideterminare l’ammontare dell’obbligazione tributaria e, quindi, anche l’entità della sanzione irrogata.

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito per la definizione della causa sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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