Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23015 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 09/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Benaco 5,

presso l’avv. Maria Chiara Morabito, rappresentato e difeso

dall’avv. Umberto Santi, del Foro di Padova, per procura in atti,

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARCERI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Del Plebiscito 107 (Palazzo Doria

Pamphilij), presso l’avv. Paola Bologna, rappresentato e difeso

dall’avv. Davide Milan, per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/30/10 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 5 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

settembre 2016 dal Pres. Dott. tefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l’avv. Umberto Santi che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e, per il controricorrente, l’avv. Davide

Milan, che si è riportato al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso o in subordine rigettarsi i primi tre

motivi, assorbito il quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 5 luglio 2010 la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto da Z.S. avverso la sentenza sfavorevole della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 142/10/2008, pronunciata sul ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento del Comune di Carceri per ICI dovuta per l’anno 2005 sul presupposto che il tributo non fosse dovuto sui fabbricati oggetto dell’accertamento aventi caratteristiche rurali.

A fondamento della decisione, la Commissione regionale osservava che:

– il contribuente non aveva fornito la prova della strumentalità degli immobili all’esercizio di attività agricola; al riguardo, non poteva ritenersi sufficiente il richiamo operato dal contribuente al contratto di comodato stipulato in favore del fratello, Z.M., contratto peraltro non rinnovato nel 2005;

– i fabbricati oggetto dell’accertamento erano capannoni con destinazione artigianale e inseriti nella categoria catastale D/7 e quindi non strumentali all’attività agricola;

– solo successivamente i capannoni in questione avevano subito radicali trasformazioni, che avevano comportato una diversa distribuzione degli spazi interni, idonea a consentire l’inserimento dei fabbricati medesimi nella categoria D/10;

– l’abitazione del proprietario risultava essere dotata di piscina. con la conseguenza che anche tale fabbricato non poteva essere ritenuto funzionale allo svolgimento di attività agricola.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il contribuente, sulla base di quattro motivi, a cui resiste il Comune di Carceri con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, art. 29 T.U.I.R. (ora art. 32), D.P.R. n. 139 del 1998, artt. 1 e 2, per avere la sentenza di appello ritenuto trarre conferma della natura non rurale dei fabbricati dalla circostanza che i medesimi risultavano iscritti in catasto con attribuzione di rendita in categoria D/7, senza tener conto che, in seguito a denuncia DOCFA presentata dallo Z. all’Ufficio di Padova dell’Agenzia del Territorio in data 3 gennaio 2008, a detti fabbricati era stata attribuita la categoria catastale D/10. in seguito alle modifiche apportate con ristrutturazione eseguita il 2002, che avevano determinato una diversa distribuzione degli spazi interni.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza di secondo grado, in ordine alla valutazione dei requisiti previsti dalla vigente normativa per poter usufruire dell’agevolazione di cui trattasi, si sarebbe limitata a recepire integralmente la motivazione della sentenza di primo grado.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di insufficiente motivazione sulla medesima questione.

Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett. e) e del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto di escludere il carattere rurale di un immobile, destinato ad abitazione del proprietario, per l’esistenza al suo interno di una piscina.

2. Il primo motivo non è fondato.

E” pacifico in atti che la denuncia DOCFA, dalla quale è scaturita l’attribuzione ai fabbricati di cui trattasi della categoria catastale D/10 in conseguenza della ristrutturazione realizzata nel 2002 con diversa distribuzione degli spazi interni, è stata effettuata dal contribuente il 3 gennaio 2008 e che pertanto nell’anno 2005, a cui si riferisce l’accertamento impugnato, gli immobili oggetto dell’accertamento medesimo erano accatastati nella categoria D/7, inidonea ad attribuire agli immobili stessi natura rurale.

Deve, a tale proposito ritenersi, che, in tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, per cui l’immobile che sia iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 133 del 1994), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis (convertito, con modificazioni, nella L. n. 14 del 2009) e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato (Cass. 2015/16737).

Trova inoltre applicazione nel caso di specie il principio, secondo cui, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall’art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell’art. 53 Cost., in quanto l’esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l’applicazione di un termine differenziato nell’ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (Cass. 2010/21310: in senso conforme, Cass. 2015/3168).

3. Il ricorrente ha anche invocato l’applicazione del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, convertito con modificazioni con la L. n. 106 del 2011, che consentirebbero -pacificamente la rettifica retroattiva della categoria catastale.

Anche tale argomentazione difensiva va disattesa in quanto priva di fondamento.

Infatti la domanda di variazione catastale D.L. n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2 bis, non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011, con la conseguenza che il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva dell’annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (v. Cass. 2014/422). In ogni caso, nè dalla sentenza impugnata, nè dal ricorso per cassazione risulta che il contribuente abbia presentato nel 2011 domanda di variazione catastale ai sensi del D.L. n. 70 del 2011 citato, avendo invece lo Z. presentato denuncia DOCFA il 3 gennaio 2008. La normativa di cui al D.L. n. 70 del 2011, non trova pertanto applicazione nel caso di specie.

4. Il rigetto del primo motivo, comporta la dichiarazione di assorbimento degli altri motivi, che, se anche fossero accolti, non potrebbero comportare l’annullamento della sentenza, una volta escluso, nell’anno d’imposta 2005 a cui si riferisce l’accertamento impugnato, il carattere rurale dei fabbricati per essere gli stessi iscritti nella categoria catastale D/7 e non D/10.

Il ricorso va pertanto rigettato e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Carceri delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.500.00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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