Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23015 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12225/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 15.2.08, depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto un accertamento iva 1996 effettuato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181.

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. T.S. R.D. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

La CTR ha confermato l’annullamento dell’accertamento in quanto l’ufficio ha applicato i parametri in maniera automatica, senza nemmeno tenere conto della “realtà reddituale dell’accertato, realtà che in effetti ha condotto in breve tempo alla cessazione dell’attività e alla restituzione al Comune della licenza commerciale senza che sia stato possibile procedere neppure ad una cessione a qualsiasi titolo dell’azienda)”.

Il ricorso appare manifestamente infondato. Con il primo motivo viene censurato il principio di diritto (della insufficienza dei soli parametri) che invece è conforme all’insegnamento di questa Corte, condiviso dal collegio, secondo il quale “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabililà dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impostore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolalo alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass. SS.UU. 26635/2009).

Nella specie, poi, in punto di fatto è emerso che l’attività ha avuto una durata limitata e tale circostanza non è stata valutata.

Il secondo motivo, con il quale si assume che la stessa CTR nel valutare altri elementi di fatto (come la cessazione dell’attività) avrebbe contraddetto la tesi della insufficienza dei soli parametri, è assorbito perchè trattasi di contraddizione che, se sussistente, sarebbe irrilevante perchè comunque i parametri da soli non possono legittimare l’accertamento.

Si ritiene quindi che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3, e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato, senza aggravio di spese, per la inerzia della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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