Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23014 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 11/11/2016), n.23014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20468/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PUBLIMIX SRL IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del legale

rappresentante e liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO

MAIOLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE INFANTE,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 280/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che si riporta al ricorso e

chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6 luglio 2009 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza depositata in data 7 maggio 2007 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso di Publimix srl avverso le intimazioni IVA, IRPEG, IRAP 1998-1999. La CTR rilevava che l’omesso versamento delle rate successive alla prima non inficiava la validità del condono utilizzato L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, in applicazione analogica delle altre disposizioni di cui a tale fonte normativa in quanto prevedenti altre tipologie di condono.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

3. La resistente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L’unico motivo di ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate trova dirimente riscontro in un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale “Le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale. Ne consegue che anche ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica nè dalle norme generali dell’ordinamento tributario, nè da quelle dettate per altre forme di definizione, persino se contemplate dalla medesima legge, dovendosi, quindi, escludere l’applicabilità dei principi elaborati con riguardo all’ipotesi di condono fiscale regolati dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 62 bis, alla previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in quanto solo con riguardo a quest’ultima ipotesi (di condono cosiddetto clemenziale) è necessaria, non venendo in discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, l’integrità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria. (Principio reso dalla S.C. con riguardo alla tesi, non accolta, di riduzione proporzionale delle sanzioni, commisurate all’ammontare di versamenti eseguiti in termini, di contro alla tesi, ribadita, della definizione della lite pendente solo con il pagamento rateale integrale e tempestivo)” (tra le molte, Sez. 6-5, n. 25238 del 2013).

Peraltro, poichè uno degli omessi versamenti de quibus riguarda l’IVA, ancora più specificamente va ribadito e dato seguito all’ulteriore specifico arresto della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, nella parte in cui consente di definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale. Invero, anche tale forma di condono cosiddetto clemenziale, come le ipotesi di condono premiale previste della menzionata L. n. 289 del 2002, artt. 7 ed 8, è idonea a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto” (ex pluribus, Sez. 5, n. 20435 del 2014).

3. Il ricorso va dunque accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito rigettandosi il ricorso della società contribuente, con condanna della stessa alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo generale principio di soccombenza.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite per i gradi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della contribuente che condanna alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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