Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23014 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12222-2009 proposto da:

G.C.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO (presso gli Studi Legali di Consulenza

Tributaria e Societaria), rappresentato e difeso dall’avvocato

DAMASCELLI ANTONIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BARI del 21.4.08, depositata il 31/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Damasceni che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento iva irpef relativo all’anni 1996, basato sui parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e succ. modif.. Il sig. G.C.G. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

Il ricorrente si duole del fatto che la CTR ha affermato in linea di principio che la discordanza tra dichiarazione e parametri sia sufficiente, da sola, a giustificare la rettifica dei redditi e del volume di affare e che, in tal modo, deve ritenersi legittimo e adeguatamente motivato l’avviso di accertamento anche se fondato solo sulle risultanze parametriche (p. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di affermazione di principio errata, non in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. SS.UU. 26635/2009), che deve essere corretta, ma che non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti i giudici di appello hanno chiarito che se il contribuente avesse provato il proprio assunto, relativamente alla partecipazione ad uno studio professionale, sarebbe stato possibile superare gli elementi indiziari emersi dalla applicazione dei parametri. Ma, osserva la CTR il contribuente ha fallito la prova contraria non avendo mai nemmeno indicato il nome della società di professionisti alla quale aderiva.

Con il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione, il contribuente invoca, sostanzialmente, un inammissibile riesame nel merito della documentazione prodotta (che peraltro avrebbe dovuto essere depositata ex art. 369 c.p.c., n. 4). Il ricorrente contesta anche la necessità di indicare il nome della associazione o studio professionale in questione. Ma si tratta di contestazione assolutamente non condivisibile perchè esclude a priori la possibilità di controllare l’attendibilità dell’assunto difensivo.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, previa correzione della motivazione, perchè entrambi i motivi sono inammissibili (il primo perchè non attacca la ratio decidendi ed il secondo perchè attiene al merito).

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che il contribuente ha depositato memoria con la quale fa riferimento a circostanze di fatto, che non rilevano nel giudizio di inammissibilità del ricorso:

a) il primo motivo è inammissibile perchè il relativo quesito tende alla affermazione di un principio di diritto corretto ma che non è alla base della decisione, posto che, a torto o a ragione, la CTR rigetta il ricorso del contribuente perchè “nè in primo grado nè in appello il contribuente ha fornito la prova dell’esistenza della società di professionisti alla quale egli partecipa per una quota del 30%”;

b) il secondo motivo attiene al merito (a prescindere dal rilievo, contestato come erroneo, dell’omesso deposito di atti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4) in quanto assume come provata la partecipazione del contribuente ad uno studio professionale (di cui non si fa mai il nome) che la CTR invece ha ritenuto non provata;

conclusione questa che, secondo il ricorrente, sarebbe smentita da documenti non specificamente indicati, dei quali non si illustra nemmeno il contenuto (a parte la considerazione che non è chiaro se il motivo censura una carenza di motivazione ovvero la violazione dell’art. 116 c.p.c.);

– che, conclusivamente, con l’aggiunta delle considerazioni relative alla memoria del contribuente, il Collegio condivide le conclusioni del relatore;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza liquidazione di spese, nella inerzia della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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