Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23013 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 21/10/2020), n.23013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3266/2019 proposto da:

P.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Novellini Paolo, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, umanitaria, proposta dal cittadino (OMISSIS) P.S., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS) e cresciuto ad (OMISSIS), di etnia (OMISSIS) e religione (OMISSIS), celibe, senza figli e orfano di madre, il quale aveva dichiarato di essere fuggito dalla (OMISSIS), con un amico, nel novembre 2016, dopo la morte del padre – attivista del movimento indipendentista (OMISSIS) ((OMISSIS)) – a seguito di un’aggressione di uomini armati avvenuta il (OMISSIS), mentre questi era alla guida di un furgone insieme al figlio, che era stato salvato e portato in ospedale da “un buon samaritano”; dopo essersi recato in Libia, dove aveva lavorato per circa un mese, era approdato in Italia il 24 febbraio 2017. Nel ricorso giudiziale aveva aggiunto che quel “buon samaritano” era un attivista così come suo padre e lui stesso, anche se dinanzi alla Commissione territoriale non si era dichiarato tale poichè, essendo I'(OMISSIS) considerato in (OMISSIS) un movimento terroristico, era intimorito “in quanto la Commissione non gli aveva fornito “elementi di tranquillità in merito””.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7, nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, lamentando che l’attentato in cui il padre era rimasto ucciso ed egli ferito non poteva essere considerato un fatto di natura meramente privata, potendo la minaccia di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), provenire, ai sensi della successiva lett. c), anche da soggetti non statuali, sicchè il Tribunale era tenuto ad avvalersi dei propri poteri istruttori ufficiosi per accertare se le autorità (OMISSIS) fossero effettivamente in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente in relazione a tali gravi minacce.

3.1. Il secondo mezzo prospetta un vizio “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5” per “contraddittorietà della motivazione”, in quanto il Tribunale avrebbe “dimenticato il dovere di cooperazione istruttoria officiosa (…) anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria ed alla mancata acquisizione di documentazione aggiornata sulla situazione della (OMISSIS) e della Libia”, pur avendo “dato conto della costante violazione dei diritti umani in (OMISSIS)”.

3.2. Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere il Tribunale omesso di verificare se, dalle allegazioni e acquisizioni istruttorie originariamente finalizzate alla protezione internazionale, emergesse una condizione qualificata di vulnerabilità ai fini della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel caso di specie rinvenibili nella “sistematica e grave violazione dei diritti umani fondamentali e nell’assenza di qualsivoglia forma di efficace protezione da parte degli organi statuali nel paese d’origine cui va aggiunto il clima di terrore dovuto ai continui attacchi terroristici da parte dei (OMISSIS)”, dovendosi tener conto anche del “percorso di integrazione sociale e lavorativa compiuto nel paese d’accoglienza”.

4. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, a fronte di una puntuale motivazione del provvedimento impugnato, del quale non appare compiutamente compresa la ratio decidendi.

5. Preliminarmente va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto non solo ad allegare i fatti costitutivi del diritto, ma anche a fornirne la prova, a meno che ciò risulti impossibile; pertanto, solo a fronte di un’esaustiva allegazione il principio dispositivo può trovare deroga, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e l’adozione del criterio di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare; sempre che costui, oltre ad essersi attivato tempestivamente per la proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (ex plurimis, da ultimo Cass. 6936/2020, 15794/2019).

5.1. In particolare, la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che dei criteri generali di ordine presuntivo idonei a consentire la valutazione giudiziale della veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019). La norma suddetta impone infatti al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, non solo a un controllo di coerenza – sia intrinseca (con riguardo al racconto) che estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – ma anche a una verifica di plausibilità della vicenda narrata a fondamento della domanda, con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni (Cass. 21142/2019), al fine di stabilire se “dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile” (v. lett. e) dell’art. 3, comma 5, cit.), nonchè ad escludere, in ultima analisi, la strumentalità delle dichiarazioni.

5.2. Da ciò consegue che: “a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato” (Cass. 6897/2020).

5.3. Nel caso in esame, il tribunale ha effettuato una valutazione rispettosa dei richiamati parametri, rilevando: i) che su luogo di provenienza, motivi dell’espatrio e ragioni per le quali non intende rimpatriare, il ricorrente non ha fornito alcuna prova; ii) che l’esame congiunto delle circostanze riferite nel modulo C/3, nel ricorso, nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale e poi in udienza portano ad “escludere che il richiedente sia un appartenente al movimento indipendentista del Biafra”, in ragione di una serie di elementi minuziosamente indicati a pag. 4, 5 e 6 del decreto impugnato; iii) che in ogni caso, a prescindere dalla valutazione di non credibilità, dalla stessa narrazione non emergerebbe alcun rischio effettivo per il ricorrente di subire un danno grave, in caso di rientro in Patria, ad opera di coloro che avrebbero ucciso il padre, trattandosi di persone a lui ignote che peraltro in occasione dell’agguato lo avevano risparmiato, nonostante egli si trovasse nel furgone col padre; tanto che – sottolinea il giudice a quo – “avanti al Collegio egli non è stato neppure in grado di spiegare in concreto cosa potrebbe accadergli in caso di rientro”, nonostante le specifiche domande trascritte a pag. 7 del decreto, in uno alle evasive risposte rese.

5.4. Tali valutazioni integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte per cui l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente – se congruamente motivata (come nel caso di specie) alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, non essendo tantomeno ammissibile in questa sede una rivisitazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, in vista di una loro diversa lettura o interpretazione (ex multis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

5.5. Nè la motivazione è stata correttamente censurata secondo il paradigma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), ai sensi del quale il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5.6. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito che deve ritenersi inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

6. Sul tema dei rapporti tra valutazione di credibilità soggettiva del richiedente asilo e dovere di cooperazione istruttoria del giudice, questa Corte ha più volte affermato che, laddove non sia in questione la cd. “personalizzazione del rischio” – come invece (in varia misura) per il rifugio politico e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, all’art. 14, lett. a) e b), – l’acquisizione di informazioni sulla effettiva situazione, concreta e attuale, del Paese di provenienza (cd. Country of Origin Information – C.O.I.) deve essere effettuata a prescindere dalla credibilità della narrazione del richiedente, e dunque anche nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., che a certe condizioni accorda la protezione sussidiaria per il solo fatto della provenienza da un territorio in cui sussiste una situazione di violenza indiscriminata, sempre che il ricorrente abbia assolto il proprio dovere di allegazione e il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata (ex multis, Cass. 14283/2019, 7985/2020, 8020/2020, 10286/2020).

6.1. Il Collegio condivide il superiore orientamento, pur nella consapevolezza dell’esistenza di un diverso indirizzo più restrittivo per cui l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente preclude sempre, anche nell’ipotesi di cui al citato art. 14, lett. c), gli approfondimenti istruttori officiosi ai fini della protezione internazionale, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 28862/2018, 33858/2019, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019, 8367/2020, 11924/2020) e agli antipodi di un indirizzo minoritario per cui, salvo specifici casi eccezionali (notorio, palese falsità, mancata allegazione, rinuncia espressa), l’obbligo di cooperazione istruttoria deve essere sempre assolto in via preliminare dal giudice, poichè altrimenti la valutazione di credibilità – che attiene alla prova – diverrebbe condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto o giudizio sulla lealtà processuale della parte (Cass. 8819/2020).

6.2. Nel caso di specie, il Tribunale si è conformato all’orientamento condiviso dal Collegio, verificando in concreto l’inattendibilità della narrazione con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), ma valutando quella di cui alla successiva lett. c) – parimenti rigettata – solo dopo aver acquisito C.O.I. tratte da fonti qualificate e aggiornate.

7. Quanto infine alla protezione umanitaria, al di là dell’estrema genericità della censura occorre dare atto che – come da pressochè univoco orientamento di questa Corte – il giudizio di non credibilità della narrazione sulla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale non precluda la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevino ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (ex multis, Cass. 10922/2019, 2960/2020, 2956/2020, 7985/2020, 8020/2020) e che, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 23778/2019, 1040/2020), dovendosi escludere che esso possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, ovvero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

7.1. Ebbene, se una simile verifica può essere effettuata dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, risulta pur sempre “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019); onere di allegazione, questo, che non risulta assolto nemmeno con il ricorso per cassazione.

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, in assenza di difese della parte intimata.

9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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