Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23013 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23721-2018 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO PASTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. 3480/18 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il

26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, O.G. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, già denegatagli dalla Commissione territoriale di (OMISSIS). Con decreto n. 3630/2018, depositato il 26 luglio 2018, l’adito tribunale rigettava il ricorso, ritenendo, peraltro, che non dovesse disporsi l’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, lett. a), essendo presente in atti il verbale dell’audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità allo stesso decreto, art. 14.

2. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.G., affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo prospetta l’incostituzionalità del combinato disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 1, convertito dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nell’emanazione del suddetto decreto legge per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

1.1. Il secondo motivo chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 ost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, come integrato dalla Dir. n. 32 del 2013, e dal CEDU, artt. 6 e 13. Si ritiene che il rito camerale ex art. 737 c.p.c., così come disciplinato dal nuovo D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, violi il principio del contraddittorio e della parità processuale delle parti.

2. Le descritte denunce di incostituzionalità sono manifestamente infondate.

2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, è da reputarsi, invero, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, per il preteso difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza ex art. 77 Cost., poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.

2.2. E’ manifestamente infondata, altresì, la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, sia in quanto il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (r., su tutti i profili suindicati, Cass. n. 17717 del 2018).

2.3. Neppure coglie nel segno, infine, il rilievo secondo cui la soppressione dell’appello comporterebbe la violazione del principio del doppio grado del giudizio di merito, atteso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, è finalizzato a soddisfare esigenze di celerità, e non essendo tale principio garantito a livello costituzionale, come più volte affermato dalla Consulta tra le tante, Corte Cost. n. 351 del 2007; Corte Cost. n. 107 del 2007; Corte Cost. n. 84 del 2003). Va tenuto conto, altresì, del fatto che il procedimento giurisdizionale è comunque preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (cfr. Cass. n. 27700 del 2018; Cass. n. 28119 del 2018).

3. Il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, come introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito dalla L. n. 46 del 2017 – lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto che non dovesse disporsi l’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, lett. a), essendo presente in atti il verbale dell’audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità allo stesso decreto, art. 14.

3.1. Il motivo è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019).

3.1.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale).

3.1.2. Deve ritenersi, pertanto, errata la statuizione del giudice di merito che, nella specie, ha omesso di fissare l’udienza, ritenendo sufficiente la presenza in atti del verbale dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, sebbene mancasse la videoregistrazione dell’audizione del medesimo dinanzi alla medesima Commissione.

3.2. A diversa conclusione neppure può indurre il fatto che il ricorrente non abbia riproposto le censure di merito, ma si sia limitato a dedurre l’esistenza della violazione processuale in parola.

3.2.1. E’ bensì vero, infatti, che – come recentemente sancito da Cass. n. 10786 del 2019 – la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che e inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. n. 6330 del 2014; Cass. n. 26831 del 2014; Cass. n. 23638 del 2016). Tuttavia, è evidente che, nell’odierna vicenda, la violazione processuale, in quanto incide su di un elemento centrale del procedimento, diretto a consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale del giudizio, ha delle palesi ricadute sullo svolgimento del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa.

3.2.2. La censura deve, di conseguenza, essere accolta, da ciò derivando la cassazione dell’impugnata decisione con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte respinge i primi due motivi di ricorso e ne accoglie il terzo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

Copia negli appunti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA