Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23013 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19944-2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA RAMPELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA BARBUZZI, VITO

BARBUZZI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE ROMA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CONTROLLO MELFI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/3/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE DI POTENZA del 18/11/2011, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio carnevale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef dell’anno di imposta 2007, con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la “nullità della sentenza per difetto di motivazione, motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3, comma 2, in correlazione all’art. 111 Cost. per la mancanza di adeguata giustificazione della decisione”, per essersi la C.T.R. “limitata alla mera affermazione della correttezza del meccanismo utilizzato dall’Ufficio finanziario non entrando nel merito dei motivi sui quali la decisione si fondava, e quindi senza spiegare le ragioni del convincimento”.

2. Con il secondo mezzo censura altresì la “violazione e falsa applicazione del T. U. n. 346 del 1990, art. 34, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5”, per avere la C.T.R. “ignorato totalmente le tematiche portate in giudizio dal ricorrente al fine della dimostrazione della fondatezza delle proprie ragioni”, con conseguente “nullità della sentenza” per “assenza di motivazione”.

3. I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, presentano entrambi due profili d’inammissibilità: in primo luogo, veicolano cumulativamente ed inestricabilmente mezzi di impugnazione eterogenei (errores in procedendo e in indicando, violazioni di legge e vizi motivazionali), in contrasto con il principio della tassatività dei motivi di ricorso per cassazione ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (Cass. 5471/08, 9470/08, 19443/11, 21611/13, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15); in secondo luogo, le contestazioni appaiono generiche e prive di autosufficienza, non indicando con sufficiente precisione contenuto e collocazione processuale delle le deduzioni difensive asseritamente trascurate, sarebbero state articolate e proposte.

4. Inoltre, il primo motivo risulta infondato, poichè dalla lettura integrale della sentenza impugnata si ricava una motivazione che non è apparente, ma tiene conto (oltre che delle puntuali statuizioni del giudice di prime cure) anche delle difese svolte dalle parti, ampiamente riportate nello “svolgimento del processo”, che contribuiscono a dare “sostanza” alle sintetiche conclusioni nei “motivi della decisione”.

5. A sua volta, il secondo motivo è ulteriormente inammissibile poichè, sebbene formulato come error in indicando e difetto motivazionale – peraltro con conclusione in termini di nullità della sentenza per omessa motivazione (e quindi in relazione all’ìart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5)) – finisce per censurare il merito della decisione, riproponendo integralmente le deduzioni svolte in sede d’appello (pedissequamente trascritte da pag. 9 a pag. 15 del ricorso) quasi a voler suscitare una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove da parte di questa Corte, in contrasto però con il granitico orientamento per cui nemmeno il controllo di adeguatezza e logicità del giudizio di fatto – prima consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella versione anteriormente in vigore – potrebbe sostanziarsi nella revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi in una vera e propria riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 959, 961 e 14233 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese; sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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