Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23013 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11961-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

P.T.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 147/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 21.4.08, depositata il 16/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha recuperato a tassazione la plusvalenza realizzata dalla sig.ra P.T.C., in conseguenza della vendita di un terreno edificabile, ricevuto per successione paterna, avvenuta il 14 aprile 1999.

La contribuente ha sostenuto la tesi che, trattandosi di immobile acquisito per successione ereditaria da oltre cinque anni, la sua alienazione non comportava la realizzazione di plusvalenza, atteso il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b) (TUIR), in forza del quale non costituiscono “redditi diversi” le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti per successione o donazione, tanto più quando, come nella specie, si tratta di vendita avvenuta oltre il quinquennio dall’acquisizione.

I giudici di merito hanno accolto la tesi della contribuente, in primo ed in secondo grado.

L’Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra P., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Con i due motivi di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 81, lett. b), cit. TUIR, come modificato dalla L. n. 413 del 1991. Le cesure appaiono fondate perchè la L. n. 413 del 1991, art. 11, lett. f) ha modificato la lett. b del citato art. 81, cit. TUIR, nel senso che costituiscono rediti diversi “in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Quindi, nel testo vigente ratione temporis, le cessioni a titolo oneroso di suoli edificagli producono comunque plusvalenze tassabili come redditi diversi, anche se si tratti di suoli acquisiti per successione ereditaria ed anche se l’acquisizione è ultraquinquennale.

I giudici di merito non hanno tenuto conto della evoluzione del testo legislativo.

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

– che la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., sulla base del principio di diritto affermato, in forza del quale il ricorso introduttivo deve essere rigettato;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, atteso che la questione è nuova, anche se la sua soluzione presenta i caratteri dell’evidenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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