Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23012 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18750-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAVALLISNERI

11, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELIDO GUERRINI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 158/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI GENOVA del 12/12/2014, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa a cartella di pagamento Iva ed Irap degli anni di imposta 1997-1998, con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 in relazione all’art. 2495 c.c., comma 2 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per non avere la C.T.R. “motivato sulla estinzione della società e sul fitto della nullità dell’avviso di accertamento e delle conseguenti sentenze”, limitandosi ad argomentare in ordine alla responsabilità illimitata del socio.

1.1. Deduce il ricorrente che in data 17/2/2002 venne emesso avviso di accertamento nei confronti della società “Tecno Byte Italia di D.F.M. C. Sas, rappresentata da F.M. ed in qualità di socio nei confronti di M.A. e di S.G.”, quando però la società era già stata cancellata dal Registro delle imprese, in data 14/2/2000 (e quindi estinta ai sensi del novellato art. 2195 c.c. a far tempo dal 1 gennaio 2004); e che analogamente la cartella di pagamento oggetto di causa era stata emessa all’esito delle pronunce n. 15255/10 e n. 15755/10 con cui questa Corte aveva respinto i ricorsi proposti dalla società, senza che in quella sede ne fosse stata dichiarata l’intervenuta estinzione; di conseguenza, la cartella impugnata sarebbe stata “emessa direttamente nei confronti del ricorrente S.G. senza essere sorretta da un valido titolo esecutivo”.

2. Con il secondo mezzo lamenta altresì la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 per nullità della sentenza e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 132 stesso codice nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e art. 118 Disp. Att. c.p.c. – D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 in relazione al D.Lgs n. 46 del 1999, art. 19”, sul rilievo per cui la C.T.R. “non ha motivato. Anzi ha completamente disatteso quanto dedotto ed eccepito e argomentalo dall’appellante” in ordine al fatto che l’Ufficio aveva formato i ruoli il 20/8/2012 “nei confronti del sig. S. sulla base di due sentenze della Cassazione del 2010 facenti capo ad avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Tecno Byte e non nei confronti del socio”, quindi di soggetto inesistente.

3. Con il terzo mezzo, infine – rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5 in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 per violazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” il ricorrente deduce di aver presentato dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 9 per i periodi di imposta dal 1997 al 2001 – precisando che egli anni 1997 e 1998 detta dichiarazione “comprendeva anche la partecipazione societaria nella Tecno Byte pari (1140% del capitale” – e lamenta che “le Commissioni tributarie di merito non hanno esaminato e motivato sulla questione del condono tombale “lo da S.G.” (in realtà, nella sentenza impugnata si legge che la C.T.P. aveva ritenuto “irrilevante il condono tombale attivato dal sig. S. per quanto riguarda la sua situazione personale, in quanto il ricorrente qui risponde di debiti sociali cui è tenuto solidalmente ed illimitatamente per la veste ricoperta nella compagine sociale”.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti due.

5. Invero, alla luce delle circostanze indicate nel punto 1.1., deve innanzitutto ritenersi che l’avviso di accertamento sia stato emesso (ed il relativo giudizio instaurato) quando ancora la società doveva ritenersi esistente (decorrendo l’effetto estintivo solo dal 1 gennaio 2004).

6. Quanto alle successive vicende processuali, vale l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, per cui “l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (mode o perdita di capacità della partè – ivi compresa la fattispecie della estinzione di un soggetto societario – disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si Sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fusi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’Ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante leale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma del’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per ali ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento” (Cass. s.u. nn. 15295/11, 19887/14, 20447/14).

7. Nel caso di specie, risulta dagli atti che i giudizi di cassazione sugli originari avvisi di accertamento – aventi ad oggetto Irpef, Iva e Trai) – conclusisi con le ordinanze di questa Corte n. 15255/10 e n. 15755/10, si svolsero solo nei confronti della società “Tecno Byte s.a.s. di M. D.F. & C. in liquidazione, in persona dei liquidatori”, della quale non era stata dichiarata in giudizio l’estinzione.

8. prescindere dunque dalla validità della procura speciale, conferita in quella sede al difensore da parte di un soggetto ormai estinto, rileva comunque che la formazione del titolo risulta avvenuta in violazione del principio della integrità del contraddittorio, poichè, per consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento (Cass. n. 20075/14).

9. La ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società è affermata anche in materia di Irap (Cass. s.u. n. 10145/12; sez. 5, nn. 5708/16, 26102/15, 13767/12; sez. 6-5 un. 4570/16, 3690/16, 2867/16) ed anche in ipotesi di contestuale contestazione dell’Iva (Cass. nn. 5844/16, 21340/15, 2094/15, 6935/11, 12236/10).

10. In tali casi, il ricorso proposto da uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Cass. s.u., n. 14815/08; conf., ex multis Cass., nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12).

11. Nel caso di specie, non avendo i giudici di merito rilevato la violazione, va disposto in questa sede l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa in primo grado, ex art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass., s.u. n. 3678/09; conf. Cass. sez. 5, nn. 12547/15, 7212/15, 18127/13, 5063/10, 138825/07).

12. Dovrà in sede di rinvio tenersi conto dell’insegnamento nomotilattico per cui la cancellazione della società dal R.I. – e la sua conseguente estinzione – non determinano l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, che in forza di un fenomeno successorio sui generis si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico cui erano soggetti (Cass. s.u. n. 6070/13; cfr. Cass. nn. 5736/16, 23765/08, 20874/16, 9418/01).

13. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con rinvio al giudice di prime cure per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per citiamo di ragione, dichiara la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio, oltre che per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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