Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23012 del 04/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10020-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente –
contro
HAVANA SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIOLI 47, presso lo
studio dell’avvocato CORTI PIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANZELLA LAURA, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 22.9.08, depositata il 16/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Raffaella Baccaro (per
delega avv. Pio Corti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro l’Havana s.r.l. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, avente ad oggetto un avviso di accertamento iva, irpeg, ilor relativo al 2003.
Il ricorso è inammissibile.
La parte ricorrente denuncia la insufficienza della motivazione in relazione a singoli punti, ma non formula poi altrettanti quesiti sintesi per ciascun vizio rilevato. Peraltro, le censure prospettate dalla ricorrente attengono al merito delle valutazioni di competenza del giudice di appello e comunque non sono autosufficienti, posto che non vengono testualmente riprodotte le questioni già asseritamente prospettate nel giudizio di merito, che sarebbero rimaste prive di considerazione.
Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che l’Agenzia non ha replicato in alcun modo;
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese, liquidata come da dispositivo, per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2000,00, di cui Euro 1900,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011