Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23011 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.23011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11264/2019 proposto da:

I.O.G., difeso e rappresentato dall’avv. Andrea

Faraon, elettivamente domiciliato in Roma Via Comano 95 presso lo

studio dell’avvocato Faraon Luciano;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 26.02.2019, ha rigettato la domanda di I.O.G., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo il suo racconto stato ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dalla (OMISSIS) per il timore di essere arrestato dalla Polizia in relazione ad un trasporto di merce dallo stesso effettuato, che poi ha scoperto consistere in quindici barili di petrolio rubato).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione I.O.G. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta il ricorrente di aver censurato innanzi al giudice di primo grado la nullità del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4 sul punto della costituzione della stessa Commissione, essendo l’atto gravato stato redatto e sottoscritto dal solo Presidente.

Orbene, su tale doglianza il Tribunale di Venezia ha omesso ogni pronuncia.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già statuito che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 16171 del 28/06/2017).

Nel caso di specie, la questione di diritto sollevata dal ricorrente non era meritevole di accoglimento atteso che, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, comma 4, ai fini della valida costituzione della Commissione Territoriale, occorre solo la presenza della maggioranza dei componenti (che deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti). Ne consegue che, ai fini della valida costituzione della Commissione, non rileva da chi sia redatto il provvedimento emesso all’esito della decisione sull’istanza del richiedente, nè è necessario che lo stesso debba essere sottoscritto anche dal segretario oltre che dal Presidente.

In ogni caso, è orientamento costante di questa Corte che il sindacato del giudice dell’opposizione al provvedimento di rigetto della Commissione territoriale non riguarda il provvedimento amministrativo, essendo il giudice chiamato a pronunciarsi sulla spettanza o meno del diritto soggettivo (assoluto) del richiedente ad ottenere la protezione invocata (vedi Cass. n. 18632/2014), con la conseguenza che eventuali vizi formali del provvedimento amministrativo (nel caso in esame comunque insussistenti) non rilevano.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del decreto per violazione di legge con riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 10 Cost..

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Venezia ha omesso di pronunciarsi sulla domanda volta al riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost..

4. Il motivo è infondato.

Premesso che, come già sopra evidenziato, l’omessa pronuncia su una questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti di fatto non determina la cassazione della sentenza, ove la questione sollevata non fosse fondata, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il diritto di asilo ha trovato piena attuazione attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Cass. n. 16362 del 04/08/2016).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per violazione del dovere di cooperazione istruttoria che incombe sul giudice.

Lamenta il ricorrente che l’analisi del Tribunale sulla situazione generale della (OMISSIS) si è concentrata soltanto nell’evidenziare la mancanza di una violenza generalizzata nella zona dello (OMISSIS) in relazione alla questione del petrolio, senza esaminare il punto relativo al timore del richiedente di essere arrestato e di subire conseguenze dannose, tenuto conto che la Polizia rappresenta una delle istituzioni più corrotte del suo paese d’origine.

Infine, il ricorrente contesta il giudizio di non credibilità formulato dal Tribunale di Venezia che si è fondato su rilievi del tutto illogici.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate in modo dettagliato, con argomentazioni prive di vizi logici, le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (mancata indicazione delle modalità attraverso cui era riuscito ad eludere le ricerche della Polizia e non plausibilità del suo comportamento dopo la fuga; contraddittorietà tra diverse versioni dallo stesso rese quanto alla sorte del camion con cui aveva trasportato il petrolio rubato; differente rappresentazione nel modulo C 3 dei motivi che lo avevano indotto a lasciare il suo paese, aventi natura politica).

Il ricorrente si è limitato a contestare nel merito i summenzionati rilievi del giudice di merito, invocando la verosimiglianza dei suo racconto, allegando in modo apodittico l’illogicità del decreto impugnato.

Inoltre, tenuto conto che il giudice di merito ha valutato non credibile la vicenda narrata dal richiedente, è del tutto giustificato e coerente che lo stesso non abbia svolto un approfondimento istruttorio in ordine al dedotto stato di corruzione della Polizia (OMISSIS).

In proposito, questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 oltre SPAD.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA