Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23011 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23688-2018 proposto da:

O.N.I., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI

GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARCULEO LAURA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto TRIBUNALE di MILANO, depositato il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 3 luglio 2018, il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di O.N.I., nativo della Nigeria, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, dopo aver dato atto che il ricorrente era “comparso personalmente” rendendo le dichiarazioni “che risultano da verbale” (. pag. 2 del provvedimento impugnato, in cui, peraltro, alla successiva pag. 4, si legge, altresì, che “all’udienza del 31 maggio 2018, il richiedente, comparso personalmente, ha confermato le dichiarazioni rese innanzi alla commissione territoriale”), ritenne che i motivi addotti dall’istante a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, O.N.I., ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, mentre il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 – Error in procedendo per omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, del – Violazione dell’art. 111 Cost.”, avendo il giudice omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti pur non avendo ricevuto dalla Commissione Territoriale la videoregistrazione dell’audizione del richiedente asilo;

II) “Art. 360 c.p.c., n. 4 – per nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 3: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e nullità della decisione del giudice di prime cure per mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e la conseguente mancata pronuncia sulla domanda preliminare” afferente asserite irregolarità nelle modalità di svolgimento della sua audizione innanzi alla commissione territoriale.

2. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che la notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio è stata eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

2.1. Una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (cfr., ex aliis, Cass. n. 27692 del 2018; Cass. n. 20890 del 2018). Tuttavia, ritiene il Collegio, facendo proprio un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (c1r, ex multis, Cass. n. 15106 del 2013; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 12515 del 2018). In applicazione di tale principio, quindi, presentandosi il ricorso di O.N.I. come infondato, per quanto appresso si dirà, diviene affatto superfluo disporne la rinnovazione della notificazione.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo, come si è già detto, il tribunale milanese specificamente dato atto che il ricorrente era “comparso personalmente” innanzi ad esso, rendendo le dichiarazioni “che risultano da verbale” (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato, in cui, giova ribadirlo, alla successiva pag. 4, si legge, altresì, che “all’udienza del 31 maggio 2018, il richiedente, comparso personalmente, ha confermato le dichiarazioni rese innarqi alla commissione territoriale”). Dichiarazioni, peraltro, che il giudice a quo ha ritenuto credibili esclusivamente con riguardo a quanto riferito circa la provenienza e le condizioni sociali e personali del ricorrente, non anche, invece, relativamente alla concreta vicenda, dal medesimo narrata, posta a sostegno della sua domanda di protezione.

4. Analoga sorte merita il secondo motivo, perchè, da un lato, questa Corte ha già ripetutamente chiarito che l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della decisione ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della decisione stessa (dì; Cass. nn. 2237 del 2016; Cass. n. 5277 del 2006); dall’altro, considerandosi che, come correttamente evidenziato dal tribunale milanese, l’opposizione proposta dal richiedente la protezione internazionale avverso il diniego ricevuto dalla competente commissione territoriale, non si configura come una impugnazione tecnicamente intesa, poichè l’autorità giudiziaria adita non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa. Ciò è puntualmente avvenuto nella fattispecie de qua, come agevolmente emerge dalla semplice lettura dell’esaustivo provvedimento impugnato: è chiaro, quindi, che, quel tribunale, doverosamente pronunciandosi nel merito della domanda di protezione formulata dall’odierno ricorrente, ha implicitamente superato la doglianze riguardanti l’attività svoltasi innanzi alla commissione territoriale.

5. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo il Ministero rimasto solo intimato, altresì rilevandosi che, risultando, dagli atti, l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA