Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23011 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 187-17-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Via VALLISNERI 11,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELIDO GUERRINI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 157/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA 12/12/2014, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa a cartella di pagamento per Iva anno di imposta 1997, il ricorrente censura la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61”, nonchè, rispettivamente, “dell’art. 2495 c.c., comma 2 (primo motivo) “della L. n. 289 del 2002, art. 9” (secondo motivo).

1.1. In sintesi, con il primo motivo deduce che la cartella di pagamento impugnata gli è stata notificata in data 15/7/2011 – nella qualità di liquidatore della società “Tecno byte Italia di D.F.M. s.a.s.” – sulla base di un ruolo reso esecutivo in data 25/2/2011 nei confronti della società (destinataria di analoga cartella di identico importo), quando però essa era stata cancellata dal Registro delle imprese sin dal 14/2/2000, e dunque nei confronti di un soggetto inesistente; lamenta altresì che su tale questione, seppure riproposta nelle controdeduzioni di appello, “la CTR non ha motivato, tanto che la sentenza” sarebbe “radicalmente nulla”.

1.2. Con il secondo mezzo deduce invece di aver presentato dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, art. 9 per i periodi di imposta dal 1997 al 2001, precisando che egli anni 1997 e 1998 detta dichiarazione “comprenderà anche la partecipa ione societaria nella Tecno Byte al 10% del capitale”, lamentando di avere il “diritto di conoscere il motivo per il quale il condono tombale non opera nel presente giudizio”.

2. Per quanto risulta dagli atti, il primo motivo appare fondato.

3. Nelle premesse della sentenza impugnata si legge che “si trattava di una iscrizione a ruolo nei confronti del liquidatore sig. S.G. conseguente a decisione della Corte di Cassazione su atto impugnato dalla società Tecno Byte”, mentre la motivazione della sentenza è incentrata sulla illimitata responsabilità del socio accomandatario, senza alcuna motivazione sull’eccezione del contribuente (v. pag. 5 ricorso) per cui la notifica della cartella gli era stata effettuata non già in quanto socio illimitatamente responsabile, bensì nella veste di liquidatore di una società che però era già estinta da undici anni (o comunque a far tempo dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della modifica dell’art. 2495 c.c. che ha sancito l’estinzione della società per effetto della cancellazione della società dal Registro delle imprese).

4. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende (tra l’altro) che i soci, in quanto “successori” della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente – la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. – in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità O meno del rapporto sostanziale (Cass. s.u. n. 6070/13 e, da ultimo, Cass. n. 5736/16).

5. Appare dunque imprescindibile chiarire se la cartella di pagamento in oggetto sia stata notificata a S.G. quale (ex) “liquidatore”, ovvero quale (ex) socio accomandatario della società “Tecno Byte Italia di D.F.M. & C s.a.s.”, poichè solo nel primo caso la notifica sarebbe stata effettuata, come assume il ricorrente, a soggetto inesistente (sia pure in persona dell’ex liquidatore) in quanto estinto.

6. Il secondo motivo appare invece inammissibile, poichè non censura la specifica motivazione resa dal giudice d’appello in ordine alla ritenuta irrilevanza del condono tombale (perchè riguardante “la sua situazione personale”, mentre “il ricorrente qui risponde per debiti sociali cui è tenuto solidalmente ed illimitatamente per la veste ricoperta nella compagine sociale”), limitandosi a dedurre di avere “diritto di conoscere il motivo” della ritenuta non operatività del condono.

7. Il ricorso merita quindi di essere accolto, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Liguria per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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