Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23011 del 04/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10007-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente –
contro
R.L., ESATRI – ESAZIONE TRIBUTI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 99/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 24.10.07, depositata il 24/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“Il sig. R.L. ha impugnato sei avvisi di mora, a lui notificati nella qualità di rappresentante legale della società MARO di ROSSI LUCIANO E C. S.N.C., sul rilievo della mancata previa notifica della cartella esattoriale.
CTP e CTR hanno accolto il ricorso. In particolare la CTR, recependo la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto nulli gli avvisi di mora non preceduti dalla notifica della cartella esattoriale.
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando la violazione degli artt. 2291, 2290, 2293 e 2267 c.c. D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 33 e 36 rilevando che la notifica della cartella fatta alla società varrebbe anche per i soci chiamati ad effettuare il pagamento in base al vincolo di solidarietà.
Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla CTR, La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta … un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora” (Cass. 16412/2007). Nè rileva il fatto che la cartella possa essere stata notificata all’obbligata principale, la SNC, (circostanza peraltro non chiara nella specie), perchè la tipizzazione del procedimento attraverso il quale viene esercitato il potere di riscossione, importa che la sequela degli atti deve essere rispettata in relazione a ciascun soggetto nei cui confronti viene esercitata l’azione esecutiva.
Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che non sono state depositate memorie, nè vi è stata partecipazione alla Camera di Consiglio;
– che anche la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, senza aggravio di spese, attesa la inerzia della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011