Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23010 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9490-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

OFFICINE MECCANICHE DE CANDIA SAS di DE CANDIA PASQUALE & C.

in

persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5,

presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato QUERCIA LUIGI, giusta procura alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BARI dell’11.3.08, depositata il 18/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto la spettanza del credito di imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 recuperato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro le Officine Meccaniche De Candia sas di PASQUALE De CANDIA & C. per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha ritenuto che la società avesse diritto al credito di imposta benchè abbia omesso di compilare il quadro RU del mod. UNICO 2003 ed il modello F 24 necessario ai fini della compensazione a mente del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 (p. 5 della sentenza impugnata).

La decisione appare in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo la quale L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 dei contribuii, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e)), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto modello CVS) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (Cass. 3570/2009, conf. 16442/2009).

Pertanto, il ricorso dell’Agenzia appare manifestamente fondato in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri.

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e la società resistente non ha svolto alcuna attività difensiva o di contestazione delle conclusioni formulate dal relatore;

– che, pertanto, il Collegio ritiene che sulla base delle considerazioni esposte dal relatore il ricorso debba essere accolto, la sentenza impugnata debba essere cassata e la causa debba essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto l’affermazione del principio di diritto comporta il rigetto del ricorso introduttivo;

– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, considerata la recente formazione della giurisprudenza di riferimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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