Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23010 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.02/10/2017),  n. 23010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8833/2016 R.G. proposto da:

INVESTIMENTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato PASQUALE FRISINA, con domicilio

eletto in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7;

– ricorrente –

contro

PROGETTO FIERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIORGIO CINTIO, con domicilio

eletto in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA GEMMA;

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

con domicilio eletto in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANCARLO FALETTI, con

domicilio eletto in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI;

– controricorrenti –

contro

V.T., ASSICURATORI DEI LLOYD’S;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che, visto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza e disponga

la prosecuzione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Investimenti S.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di Zurich Insurance PLC, di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria SAI S.p.a.), di V.T., di Assicuratori dei Lloyd’s e di Progetto Fiera S.r.l. e avverso l’ordinanza del 26 maggio 2016, con la quale – con riferimento alla causa NRG 27395/13 tra le predette parti, avente ad oggetto l’accertamento dell’operatività della polizza di “assicurazione decennale postuma danni diretti all’opera” n. (OMISSIS), inerente alle “opere relative al complesso polifieristico di (OMISSIS) del valore complessivo di euro 200 milioni”, e la condanna delle compagnie di assicurazioni convenute al pagamento dell’indennizzo dovuto – il Tribunale di Roma ha sospeso quel giudizio in attesa de passaggio in giudicato della sentenza n. 2340/2015, emessa il 2 gennaio 2015 nel procedimento n. 30129/2012, ritenendo che le questioni decise con detta sentenza siano pregiudiziali rispetto a quelle affrontate nella causa avente NRG 27395/13.

Progetto Fiera S.r.l., UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e Zurich Insurance PLC hanno depositato distinte memorie difensive concludendo, rispettivamente, per l’inammissibilità e/o l’improcedibilità nonchè per l’infondatezza dell’istanza, per l’inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso e per il rigetto del ricorso.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Progetto Fiera S.r.l. e UnipolSai Assicurazioni S.p.a. hanno pure depositato distinte memorie ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il P.M. ha concluso chiedendo che sia accolta l’istanza di regolamento di competenza e si disponga la prosecuzione del processo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Il ricorso risulta tempestivamente proposto con atto notificato in data 30 marzo 2016, risultando dalla documentazione acquisita che l’ordinanza del Tribunale di Roma, cui lo stesso si riferisce, è stata comunicata al difensore dell’attuale ricorrente in data 1 marzo 2016.

3. Il ricorso è ammissibile alla luce del principio più volte affermato da questa Corte e secondo cui, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142, Cass., ord., 25/11/2010, n. 23977).

4. Il ricorso proposto risulta inoltre autosufficiente, essendo in esso esposti sommariamente i fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) ed emergendo la questione di diritto sottoposta al vaglio di questa Corte chiaramente dalla lettura del predetto atto.

5. Nell’esercizio dei poteri di statuizione connaturati al sindacato della Corte in sede di regolamento di competenza e che le consentono di apprezzare la legittimità della disposta sospensione al di là delle ragioni invocate con i motivi di ricorso (Cass., ord., 24/10/2016 n. 21422; Cass., ord., 27/11/2014, n. 25232), il Collegio ritiene che l’istanza di regolamento di competenza debba essere accolta – e in tal senso ha concluso anche il P.G. – alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, al quale va dato in questa sede continuità e secondo cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142; Cass., ord., 12/11/2014, n. 24046; v. pure Cass., sez. un., 19/06/2012, n. 10027 e Cass., ord., 18/11/2013, n. 25890).

Ed invero, ribadito che nella specie l’ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., va evidenziato che il Tribunale di Roma, pur avendo richiamato la sentenza n. 2340/2015 di quel medesimo Tribunale che ha accertato l’inesistenza degli obblighi di Progetto Fiera S.r.l. nei confronti di Investimenti S.p.a. e pur dando atto della pendenza dell’appello avverso detta sentenza, si è limitata ad indicare la stretta interdipendenza delle domande proposte nelle due cause in parola e a prospettare la possibilità di un contrasto di giudicati, senza tuttavia farsi carico di valutare la controvertibilità della soluzione delle questioni data con la detta sentenza e di ipotizzare di non condividerla.

6. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va disposta la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nei termini di legge.

7. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

8. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nei termini di legge; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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