Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2301 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 31/01/2020), n.2301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1850-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALDO SERALE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL a socio unico, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO TESTA;

– controricorrente –

avverso il decreto n, R,G, 5067/2016 del TRIBUNALE di CUNEO,

depositato il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.M. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Cuneo del 30 novembre 2017, reiettivo della sua opposizione ex art. 98 L.fall. alla mancata ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. dei propri ulteriori (rispetto a quello di Euro 969,56, già riconosciutogli in chirografo dal giudice delegato) crediti di Euro 16.233,57, a titolo di TFR, ed Euro 8.099,96, per rimborso spese corrisposte ai professionisti che lo avevano assistito nel corso della precedente causa di lavoro da lui instaurata, contro la predetta società in bonis, per l’ottenimento di detto TFR.

1.1. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare.

1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ritenne raggiunta la dimostrazione dell’avvenuta corresponsione al G., anteriormente al fallimento, di quanto da lui invocato per TFR, ricavandola dalle risultanze della prova testimoniale svoltasi nel corso della suddetta causa di lavoro, dalla corrispondente quietanza da lui firmata e non disconosciuta, quanto ad autenticità della sottoscrizione, nel medesimo giudizio, nonchè dagli esiti della c.t.u. grafologica eseguita, su detta quietanza, nel procedimento, ex artt. 98-99 L.fall. per effetto del disconoscimento della relativa genuinità ivi effettuato dall’opponente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 214 c.p.c. e s.s. e art. 2697 c.c. in tema di onere della prova nel giudizio di verificazione della scrittura privata”. Si assume che “il documento cartaceo prodotto dalla curatela a riprova dell’avvenuto pagamento al G. dell’anticipo TFR risultante dalla busta paga del luglio 2012 non è risultato autentico, nè genuino, essendo stato oggetto di un successivo inserimento tramite stampa di un’ulteriore parte all’interno della tabella originariamente stampata”, contestandosi, in parte qua, le conclusioni cui era pervenuto il tribunale. Si formula il seguente quesito di diritto: “Vorrà l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del presente motivo, accertare che, nel procedimento incidentale teso alla verificazione di un documento disconosciuto, spetta alla parte che intende avvalersene l’onere di provarne la genuinità e l’autenticità, e che in caso di impossibilità di fornire la relativa prova, il documento non può essere utilizzato ai fini della decisione”;

II) “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 244c.p.c. e s.s. e art. 116 c.p.c. in tema di valutazione della testimonianza ed attendibilità del testimone in caso di contrasto con altra prova”. Si lamenta un’erronea valutazione delle prove orali da parte del giudice di merito, prospettandosi la contraddittorietà tra la deposizione resa dal testimone Gramaglia e quanto emerso nella relazione di c.t.u.. Viene formulato il seguente quesito di diritto: “Vorrà l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del presente motivo, accertare che, in caso di contrasto tra prove documentali, relazioni peritali e dichiarazioni testimoniali, il Giudice debba far prevalere le prime, dovendo in ogni caso incidere dette contraddizioni sul vaglio di attendibilità del testimone”;

III) “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1362 e ss., 1199 e 2708 c.c., in tema di valore probatorio della sottoscrizione del lavoratore apposta sulla busta paga ovvero su altra documentazione redatta dal datore di lavoro”. Si ascrive al decreto impugnato di aver erroneamente interpretato la sottoscrizione del lavoratore come una quietanza/confessione idonea a pregiudicare il suo diritto ad azionare i crediti oggetto del presente giudizio. Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto: “Vorrà l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del presente motivo, accertare che la mera sottoscrizione della busta paga e del documento prodotto dalla datrice sub 4) valga quale accettazione delle somme conteggiate e dovute, e non quale quietanza di avvenuto pagamento delle stesse”;

IV) “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove”, censurandosi la decisione del tribunale per aver fondato il proprio rigetto anche sulla circostanza, a dire del ricorrente infondata oltre che in contrasto con la documentazione da lui prodotta, che il G., prima del giudizio di opposizione davanti al Giudice del lavoro, mai avesse sollecitato il pagamento della cospicua somma di Euro 14.203,00, proprio perchè aveva già ricevuto tale importo nel 2012. La doglianza è conclusa dal seguente quesito di diritto: “Vorrà l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del presente motivo, accertare che, in caso di pregressa richiesta stragiudiziale delle somme dovute, detta circostanza possa valere quale presunzione di debenza della somme richieste giudzialmente”.

2. I descritti motivi sono esaminabili congiuntamente perchè tutti accomunati dalla medesima ragione di inammissibilità.

2.1. Costituisce, invero, principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

2.2. A’ tanto deve aggiungersi, peraltro, che compete al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità. dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

2.3. Gli odierni assunti del G., invece, si risolvono chiaramente, in ciascuno dei prospettati motivi, nel tentativo, da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata, una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di violazione di legge, totalmente obliterando, però, da un lato, che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., ex multis, Cass. n. 5248 del 2019, in motivazione; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006); dall’altro che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè, anche in motivazione, le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 5248 del 2019).

2.3.1. In proposito, ed atteso quanto osservato dal ricorrente nella sua memoria exò art. 380-bis c.p.c., valga, più analiticamente, ritenere:

i) quanto al primo motivo, che il ricorrente insiste nell’affermazione che il documento cartaceo (quietanza) prodotto da controparte a riprova dell’avvenuto pagamento al G., dell’anticipo TFR risultante nella busta paga di luglio 2012 non sarebbe risultato autentico, nè genuino, essendo stato oggetto di un successivo inserimento tramite stampa di una ulteriore parte all’interno della tabella originariamente stampata. Orbene, al netto dell’evidente profilo ulteriore di inammissibilità che pure caratterizza la censura in esame, per violazione del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, laddove fa riferimento ad un documento – la quietanza ivi richiamata – il cui contenuto nemmeno è compiutamente riportato in ricorso, rileva il Collegio che la decisione impugnata dà ampiamente atto degli esiti delle disposte indagini peritali (svolte, per la parte di ingegneria forense, dalla Dott.ssa Ghezzi e dall’ing. Chiaiso; per la parte istochimica, dal prof. B.), che “hanno confermato la versione dei fitti resa dal datore di lavoro e dal teste G.F.. In particolare, il pro” B. ha affermato che “la sottoscrizione G.M. – al pari delle restanti sottoscrizioni presenti sul foglio di Lugio 2012 – è stato apposto successivamente dalla stampa di un unico file e non di un collage di due colonne ottenute file diversi” (pag. 32 relazione di CTU). Il concetto è ripreso nella pagina successiva, in cui il prof. B. riferisce che “il fatto che la firma G.M. sia sovrapposta alla linea di posizionamento nella colonna di destra indica che al momento dell’apposizione della suddetta firma era presente anche la colonna di sinistra”… Tale elemento risulta decisivo, se si considera che il ricorrente aveva dichiarato a più riprese “di non avere mai sottoscritto a margine, il documento prodotto sub 4”, (pag. 1 del verbale di udienza 13.05.2015 della causa di lavoro)… La reiterata negazione del ricorrente è stata smentita dal prof. B., il quale ha invece confermato che la firma del ricorrente, come quella degli altri tre lavoratori, è stata apposta su un documento giù “predisposto e non è frutto di collage di stampe derivate da file diversi” (pag. 33 della Relazione del CTU). Il prof. B. segnala poi che la dicitura a stampa presente nella riga corrispondente agli acconti “è stata prodotta in due successive operazioni”, deducendolo dal fatto che la parte “860 assegno 14203 contanti” appare “fuori asse rispetto all’indicazione del nominativo e all’importo indicato nella colonna BUSTA (…). Conclude infatti il prof. B. che “il doc. 4, nella forma in cui si presenta, è da ritenersi derivato dalla stampa di un unico file. E’ da escludere che si possa trattare del risultato dell’assemblaggio di parte a stampa di origine diversa. La firma G.M. è stata apposta successivamente alla produzione della parte a stampa presente su doc. 4. Lo stesso vale per le tre restanti firme presenti sul documento”. Anche quest’ultimo riferimento agli altri tre dipendenti, che firmarono per ricevuta lo stesso foglio, è assai significativo, essendo impossibile ipotizzare che tante persone diverse possano aver concorso a creare un documento falso. Esaminando, invece, il documento complementare al doc. 4), con parti a stampa e altre manoscritte, il prof. B. ha riferito che l’analisi chimica per datazione eseguita sul tratto inchiostrato ha “fornito risultati indicanti una condizione di esaurimento del processo di invecchiamento, tale da indicare che la manoscrittura in esame non possa essere stata prodotta successivamente all’inizio del 2014″… Anche i CTU G. e C. hanno confermato la genuinità dei metadati associati ai file “bonifici drpendenti.xls” presenti nella Pen-Drive esaminata, affermando che le date di creazione dei file “risultano essere coerenti sia con le informazioni logistiche presenti nel file (i nomi presenti nelle tabelle) sia con le modalità operative di creazione descritte nelle testimoniane in atti. La data di ultimo salvataggio, circa 30 secondi dopo della data di stampa, avvalora la genuinità delle datazioni presenti nei metadati” (v. pag. 60 relazione del CTU)…”;

ii) quanto al secondo ed al quarto motivo – anch’essi caratterizzati da ulteriori profili di inammissibilità, per violazione del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, laddove fanno riferimento a documenti (il verbale di conciliazione, nonchè le missive dell’associazione sindacale CISL, e dell’Avv. Sersale), il cui contenuto nemmeno è compiutamente riportato in ricorso – che inammissibilmente vengono invocate una rimeditazione circa l’attendibilità delle risultanze della prova orale ed una rivisitazione di accertamenti fattuali: valutazioni, spettanti, invece, entrambe, al giudice di merito;

iii) circa, infine, il terzo motivo, che il Tribunale di Cuneo ha, in realtà, tratto la conclusione della già avvenuta corresponsione al G. delle somme a titolo di TFR, non soltanto dalle risultanze della quietanza predetta, ma da una complessiva ponderazione di quanto ricavabile da quest’ultima e dalle risultanze della espletata prova orale, così operando in linea con quanto sostanzialmente sancito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al valore della quietanza rilasciata dal dipendente (dr, ex aliis, Cass. n. 18321 del 2016; Cass. n. 13150 del 2016; Cass. n. 18094 del 2015).

2.4. Va solo rimarcato, per mera completezza, che nemmeno sussistono le prospettate violazioni degli art. 2697 c.c. (che, notoriamente, si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Cfr, tra le più recenti, Cass. n. 26769 del 2018), 115 c.p.c. (ipotizzabile quando il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. Cfr. Cass. n. 26769 del 2018) e 116 c.c. (rinvenibile, quando il giudice disattenda, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, oppure consideri come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che, invece, siano soggetti a valutazione. Cfr. Cass. n. 2700 del 2016). Nella specie, infatti, il tribunale, con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e/o di prova presuntiva, giunto alla conclusione che il complessivo quadro (la cui valutazione fattuale è, qui, evidentemente insindacabile) desumibile dalle risultanze istruttorie – gli esiti di una prova testimoniale svoltasi nel corso di una precedente causa di lavoro tra il G. e la (OMISSIS) s.r.l. in bonis; la corrispondente quietanza da lui firmata e non disconosciuta, quanto ad autenticità, nel giudizio appena indicato; le conclusioni della complessa c.t.u. grafologica eseguita, su detta quietanza, nel procedimento, ex artt. 98-99 l.fall. per effetto del disconoscimento della relativa sottoscrizione ivi effettuato dall’opponente – valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova dell’avvenuta corresponsione al G. medesimo, anteriormente al fallimento, di quanto da lui oggi invocato per TFR, nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice di merito abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest’ultimo per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

2.5. Le odierne censure del ricorrente rappresentano, allora, il mero tentativo volto a giungere a conclusioni diverse da quelle esposte dal tribunale piemontese, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono, come si è detto, inammissibili nel giudizio di legittimità.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate da principio di soccombenza, altresì rilevandosi che sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna G.M. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla curatela controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 31 gennaio 2020

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