Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2301 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23080/2009 proposto da:

C.G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

BELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati PAGANI Luigi, GENTINI

ANGELO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1353/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

24/09/09, depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

è presente l’Avvocato Carlo D’Errico, (delega avvocato Luigi

Pagani), difensore del ricorrente che deposita copia dell’istanza di

rinuncia;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso come da relazione per l’inammissibilità del ricorso per

difetto di interesse.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso in esame è stato rimesso alla trattazione camerale ex art. 375 c.p.c., con provvedimento presidenziale ex art. 380 bis c.p.c. – adottato in sede d’esame d’atto di rinunzia – nel quale si osserva quanto segue:

“Premesso che C.G.F. – rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Gentini e Luigi Pagani, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma alla Via Flaminia n. 106 per procura speciale 7.10.09 in calce all’atto con ricorso notificato il 16.10.09 a G.D. e C.G. ha chiesto a cassazione della sentenza 15.5.09 n. 1353, pronunziata dalla Corte d’Appello di Milano nella causa intercorsa tra detto ricorrente, detti intimati ed altri soggetti;

che gli intimati G.D. e C.G. non hanno svolto attività difensiva;

che il 5.8.2010 è stato depositato nella cancelleria di questa Corte atto contenente una dichiarazione di rinuncia al ricorso – resa dal C.G.F. innanzi al notaio C.G. di Milano, dal quale è sfata autenticata la sottoscrizione – atto non notificato alla controparte;

– che detto deposito ha avuto luogo ad opera dell’Avv. Claudio Belli, con studio in Roma alla Via Flaminia n. 109, nella dichiarata qualità di domiciliataria, per conto dell’Avv. Daniele Portinaro nella dichiarata qualità dominus;

che i detti Avv.ti Portinaro e Belli risultano estranei al giudizio, nel fascicolo del quale non e stato depositato alcun atto con il quale siano stati ritualmente officiati, mediante procura ed elezione di domicilio, della difesa e della rappresentanza del ricorrente;

Rilevato che l’art. 390 c.p.c., comma 2, prescrive la sottoscrizione della rinunzia da parte tanto del ricorrente quanto del suo difensore;

che, nella specie, l’atto di rinunzia manca delle sottoscrizioni dei difensori costituiti e non è, pertanto, idoneo a determinare una pronunzia d’estinzione ex art. 390 c.p.c., e segg.;

– che, tuttavia, l’atto stesso, costituendo esplicita manifestazione di difetto d’interesse al promosso giudizio di legittimità, comporta l’inammissibilità del proposto ricorso in mancanza d’un’essenziale condizione dell’azione al momento della decisione, da pronunziarsi in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

P.Q.M. Fissa per la trattazione del ricorso l’adunanza in Camera di consiglio del 5.11.2010, rel. Settimj; dispone la comunicazione del presente decreto ai difensori delle parti costituite. Così deciso in Roma il 20.09.2010”.

Il riportato provvedimento è stato comunicato agli Avv.ti Gentini e Pagani presso l’Avv. Claudio Belli ed, a seguito di ciò, è pervenuta via fax una nota del (solo) Avv. Pagani nella quale questi dichiara di rinunziare all’emarginato ricorso (R.G. 23080/09 C. – G.) e chiede ne venga disposta l’estinzione.

Tale comunicazione non può essere presa in considerazione, in quanto l’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione di atti processuali è consentita dalla L. 7 giugno 1993, n. 183, art. unico solo – ed alle stabilite condizioni, nella specie tra l’altro non osservare – tra Avvocati e non anche tra costoro e l’Ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il giudizio cui l’atto inviato inerisce, dacchè difetta, in tal caso, l’attestazione della conformità all’originale, di cui al comma 1, lettera “c” della norma in esame, ciò cui il personale del detto Ufficio che abbia ricevuto l’atto per fax non è abilitato (cfr. Cass., 16.1.09 n. 22033, mentre non si può condividere la generica motivazione di Cass. 7.6.04 n. 10809).

Ciò posto, poichè ritiene il Collegio di condividere le ragioni della relazione, fatte proprie anche dal P.G. nell’adunanza in Camera di consiglio, deve si pervenire a declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

consiglio del 5.11.2010, rel. Settimj; dispone la comunicazione del presente decreto ai difensori delle parti costituite. Così deciso in Roma il 20.09.2010″.

Il riportato provvedimento è stato comunicato agli Avv.ti Gentini e Pagani presso l’Avv. Claudio Belli ed, a seguito di ciò, è pervenuta via fax una nota del (solo) Avv. Pagani nella quale questi dichiara di rinunziare all’emarginato ricorso (R.G. 23080/09 C. – G.) e chiede ne venga disposta l’estinzione.

Tale comunicazione non può essere presa in considerazione, in quanto l’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione di atti processuali è consentita dalla L. 7 giugno 1993, n. 183, art. unico solo – ed alle stabilite condizioni, nella specie tra l’altro non osservare – tra Avvocati e non anche tra costoro e l’Ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il giudizio cui l’atto inviato inerisce, dacchè difetta, in tal caso, l’attestazione della conformità all’originale, di cui al comma 1, lettera “c” della norma in esame, ciò cui il personale del detto Ufficio che abbia ricevuto l’atto per fax non è abilitato (cfr. Cass., 16.1.09 n. 22033, mentre non si può condividere la generica motivazione di Cass. 7.6.04 n. 10809).

Ciò posto, poichè ritiene il Collegio di condividere le ragioni della relazione, fatte proprie anche dal P.G. nell’adunanza in Camera di consiglio, deve si pervenire a declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M. LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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