Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2301 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2301 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 13460-2016 proposto da:
IETTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;

– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
COMITO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MARCHESE;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 1534/2015 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, emessa il 17/11/2015;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.
Rilevato che:
1. Il Sig. letto, il 27 febbraio 2013, ha proposto ricorso contro

accertare l’intervenuta prescrizione di otto cartelle esattoriali riportate
dalla copia dell’estratto di ruolo rilasciato dall’Agente della Riscossione.
Il ricorrente, con l’atto introduttivo, ha dedotto, altresì, la mancata
notifica delle suddette cartelle.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza del 4 luglio 2014 n. 1146, ha
ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo e, nel merito,
ha dichiarato non esigibili sette cartelle esattoriali, in quanto non
notificate, ed estinto il credito portato da una cartella esattoriale, per
decorso del termine quinquennale di prescrizione.
3. Contro tale pronuncia, Equitalia ha proposto appello presso la Corte
d’Appello di Reggio Calabria, rilevando, da un lato, che gli avvisi di
ricevimento prodotti in giudizio, anche in assenza degli atti notificati,
erano sufficienti a provare l’avvenuta notifica delle cartelle e, dall’altro,
che alla mancata opposizione della cartella esattoriale nel termine di
quaranta giorni consegue la conversione del termine di prescrizione da
quinquennale in decennale.
4. Il Collegio, con la sentenza del 23 novembre 2015 n. 1534, ha
accolto l’appello e, per l’effetto, ha rigettato integralmente la domanda
proposta dal Sig. letto in primo grado, ritenendo provata la notifica
delle cartelle attraverso la produzione degli avvisi di ricevimento e
dichiarando applicabile il termine decennale di prescrizione.

Ric. 2016 n. 13460 sez. ML – ud. 09-11-2017
-2-

Equitalia Sud S.p.a. dinanzi al Giudice del Lavoro di Locri, per

5. Il Sig. Tetto ha proposto ricorso per cassazione con un unico
motivo, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci
ma di cinque anni.
Equitalia Sud S.p.a. si è difesa con controricorso.
6. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma

Considerato che:
1. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da
Equitalia Sud S.p.a. con il controricorso, poiché la parte ricorrente ha
dedotto la violazione di norme di legge e la conseguente errata
applicazione del termine decennale di prescrizione e non ha, invece,
richiesto una nuova valutazione in punto di fatto.
2. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto
affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17
novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scaderka del termine – pacificamente
perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decaderka dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I.
n. 333 del 1993) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2933 c. c.. Tale
ultima disposione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudkiale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di

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