Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2301 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2301 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
PATILLI NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, Via
N. Ricciotti,A 4 presso lo studio dell’Avv. MICHELE
SINIBALDI, rappresentato e difeso dall’Avv. MASSIMO
CIRULLI come da procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALEINPS-, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore Avv. Gian Paolo Sassi, in proprio e quale

mandatario della SCCI S.p.A.- società di cartolarizzazione

Data pubblicazione: 03/02/2014

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dei crediti INPS ai sensi dell’art. 13 della legge n.
448/1999, elettivamente domiciliato in Roma, Via
0 6- kovq111-,-49
Trezza
, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, da-

LUIGI CALIULO per procura in calce al controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello degli

Abruzzi

L’Aquila

n.

1526/2007

del

13.12.2007111.02.2008 nella causa iscritta al n. 761 R.G.

c=

2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 3.12. 2013 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. CARLA D’ALOISIO, per delega dell’Avv.
ANTONIETTA CORETTI, per l’INPS:
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 3.06.2003, NICOLA PATILLI proponeva opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive per
il periodo 1.08.2000/30.06.2001, sostenendo che al momento del recepimento dell’accordo di riallineamento di cui
è causa non era prevista l’autorizzazione comunitaria, in-

gli Avv.ti LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI e

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trodotta dall’art. 75 della legge n. 448 del 1998, riguardante solo i contratti di riallineamento stipulati dopo il 1° gennaio 1999, con salvezza di quelli anteriormente sottoscritti
(art. 58, comma 13, della legge n. 144 del 1999).

l’opposizione.
La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 1526 del
2007 ha confermato la decisione di primo grado interpretando la normativa (art. 5 del DL n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996) nel senso che non era richiesta la rinnovazione della stipula dei contratti di riallineamento, già conclusi prima dell’entrata in vigore della legge
n. 448 del 1998, ma ciò non li sottraeva all’autorizzazione
e ai vincoli della Commissione della Comunità Europea.
Il Patilli ricorre con un motivo.
L’INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli
artt. 5 della legge n. 608 del 1996, 75 della legge n. 448
del 1998, art. 58 della legge n. 144 del 1999, art. 11 disp.
prel. Cod. Civ.
In particolare il Patilli censura la sentenza impugnata ribadendo quanto già argomentato in sede di merito, ossia che
al momento del recepimento del contratto di riallineamento
non era prevista l’autorizzazione della Commissione CE

Il Tribunale di Chieti con sentenza del 23.02.2006 rigettava

quale condizione di efficacia dello stesso contratto. Aggiunge che tale autorizzazione è stata introdotta dal richiamato art. 75 della legge n. 448/1998, sicché essa riguarda solo gli accordi stipulati dal 1° gennaio 1999, con

secondo il ricorrente, che legittimamente nella specie sono
state assoggettate a contribuzione previdenziale le retribuzioni previste dal contratto di riallineamento ai sensi
dell’art. 5, comma 4 ; della legge n. 608/1996.
A corredo del motivo viene formulato il seguente quesito di
diritto ex art. 366 bis CPC:” Se l’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee prevista dall’art. 75,
comma 4, legge n. 448/1998 integri condizione legale di efficacia dei soli accordi di riallineamento stipulati dal 1°
gennaio 1999; se, pertanto, le imprese operanti nel territorio dell’Abruzzo, le quali abbiano recepito gli accordi siano
tenuti& a calcolare i contributi di previdenza e di assistenza
sociale assumendo a riferimento le retribuzioni previste da
tali accordi (ai sensi dell’art. 5, comma 4, DL n. 510/1996,
convertito nella legge n. 608/1996) anche successivamente
all’entrata in vigore dell’art. 75 legge n. 448/1998 (1° gennaio 1999)”.
2. La censura è priva di pregio e va disattesa.
La Cork territoriale ha ritenuto, come già detto, che la salvezza degli accordi di riallineamento sottoscritti prima

salvezza di quelli sottoscritti in precedenza. Ne consegue,

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dell’entrata in vigore della legge n. 448/1998 (art. 75, comma 3) non abbia alcuna incidenza sulla portata del successivo comma 4 della stessa norma, che prevede, quale condizione di efficacia di tutti gli accordi, e quindi anche di

dell’autorizzazione e dei vincoli comunitari.
Questa valutazione discende da una corretta applicazione
dei criteri di interpretazione della richiamata normativa nel
suo combinato disposto e poggia su adeguata e coerente
motivazione. Contro di essa la parte ricorrente si è limitata
ad opporre in sede di legittimità una diversa e non consentita opzione interpretativa, che ribadisce l’iter argomentativo, che fa leva sull’irretroattività dell’ultima disposizione
(4° comma dell’art. 75 citato), già esaminato e disatteso
dai giudici di merito.
2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Lo spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 3 dicembre 2013
Il Consigliere rel. est.

quelli intervenuti in precedenza, l’esistenza

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