Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2301 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8170-2008 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO

GIOVANNANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8207/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2007 r.g.n. 10805/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 13 marzo 2007 confermò la decisione con la quale il tribunale di Roma, accogliendo parzialmente il ricorso di M.G. aveva condannato l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al ricalcolo, con l’integrazione dello straordinario percepito sino al 1992, del TFR e di tredicesima, quattordicesima e ferie.

2. L’Istituto propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’intimato ha depositato controricorso e memoria per l’udienza.

3. Il primo motivo denunzia “errata interpretazione del c.c.n.l.

grafici 1992”, anche in violazione e falsa applicazione delle norme in materia di indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie: ricalcolo di tredicesima, quattordicesima e ferie.

4. Entrambi i motivi criticano l’interpretazione della contrattazione collettiva nazionale data dalla sentenza impugnata in relazione al problema dell’inserimento del compenso per il lavoro straordinario svolto nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (primo motivo) e di tredicesima, quattordicesima e ferie (secondo motivo), denunziandone la violazione ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, introdotto nel 2006.

5. Il ricorrente non ha prodotto i contratti collettivi, ma si è limitato a riportarne, all’interno del ricorso, stralci a suo giudizio “di interesse”.

6. Questa modalità non è conforme all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7), applicabile al ricorso in esame che concerne una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

7. L’art. 369 c.p.c., comma 2, infatti, così si esprime: “Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità, …….4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

8. La norma impone alla parte un onere di depositare, insieme al ricorso, il contratto il contratto collettivo (o i contratti collettivi) sui quali il ricorso si fonda. E’ un onere specifico, espressamente previsto a pena di improcedibilità. Tale onere non può ritenersi adempiuto con la produzione di parti del contratto, nè, tanto meno, con l’inserimento nel testo del ricorso di articoli o clausole del contratto. La disposizione infatti si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire alla parte di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli del contratto. Tanto meno la parte può limitarsi a riportare nel corpo del ricorso alcune parti del contratto ritenute, a suo parere, di interesse.

9. La scelta legislativa riguarda i contratti collettivi di diritto comune, la cui natura giuridica è privatistica. Come si è precisato con decisione delle Sezioni unite, essa non si estende ai contratti ed accordi collettivi di natura pubblicistica il cui regime giuridico è assimilabile a quello della legge (Sez. unite, 12 ottobre 2009, n. 21559).

10. Con riferimento ai contratti collettivi di diritto comune la scelta è coerente con i principi generali dell’ordinamento civile, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento o di riportarne il testo all’interno di un atto processuale e peraltro limitatamente alla parti giudicate rilevanti.

11. La scelta è inoltre coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 ss. cod. civ. che regolano l’interpretazione del contratti collettivi di diritto comune, al pari di ogni altro contratto. In particolare si connette alla regola, denominata dal codice “Interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 cod. civ.). E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessità per il giudice di avere dinanzi l’intero testo e non un testo ritagliato nella parte ritenuta di interesse dal ricorrente o comunque da una delle parti della controversia.

12. La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di cassazione.

13. Per queste ragioni, l’orientamento della Corte di cassazione, dopo alcune iniziali diversificazioni, si è ora consolidato nel senso che, secondo quanto testualmente impone l’art. 369 c.p.c. il contratto collettivo di diritto comune su cui si fonda il ricorso, deve essere depositato nel suo testo integrale in allegato al ricorso e il mancato rispetto tale previsione comporta la improcedibilità, per espressa statuizione codicistica.

14. Pertanto il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile. Le pregresse oscillazioni giurisprudenziali sul problema della produzione del contratto collettivo giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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