Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23009 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5909-2018 proposto da:

M.G. GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIOLINO LEONARDI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI PICCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4444/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.G. Group s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 23 ottobre 2017, n. 4444, reiettiva del gravame da essa proposto contro la decisione del Tribunale di Pavia che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione promossa dalla medesima M.G. Group s.r.l. contro il decreto ingiuntivo n. 2705/2014, emesso nei suoi confronti, su istanza del Fallimento (OMISSIS), dal giudice monocratico di quel tribunale.

1.1. In particolare, la corte distrettuale ha considerato sfornita di qualsivoglia prova la circostanza dell’avvenuto pagamento del credito portato dall’ingiunzione predetta ad opera dell’appellante e con le modalità dalla medesima indicate, ritenendo inidoneo, a tale fine, tutto quanto prodotto da quest’ultima e non necessaria l’integrazione dell’attività istruttoria svolta in primo grado dalla stessa invocata, rivelandosi la documentazione in atti esaustiva ai fini della decisione ed inammissibile, perchè assolutamente generica e priva di riferimenti spazio temporali, la richiesta prova testimoniale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost.”, per avere la decisione impugnata valutato come vera, ancorchè non provata, la illogica ricostruzione dei fatti illustrati dalla controparte, altresì non accogliendo, senza valida ed esplicitata ragione, le ulteriori istanze istruttorie ivi formulate dalla M.G. Group s.r.l.;

II) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’artt. 115 c.p.c. e all’art. 345 c.p.c., comma 3”, assumendosi che la curatela fallimentare aveva omesso di provare la fonte giuridica sottostante al rapporto sinallagmatico in forza del quale insisteva nella propria pretesa di pagamento della somma di Euro 134.203,82, non avendo così assolto all’onere probatorio, su di essa gravante, quanto alla necessaria confutazione dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione, a nulla potendo valere il fatto che la esponente avesse ammesso, in fatto, l’esistenza del rapporto commerciale e la relativa valenza perchè M.G. Group s.r.l. aveva eccepito e provato il pagamento del credito di cui alla fattura posta a base del ricorso per ingiunzione;

III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.”, ascrivendosi alla corte distrettuale di aver omesso di ammettere in giudizio prove inconfutabilmente a sostegno dell’odierna ricorrente, così inficiando la ragionevolezza delle considerazioni poi poste a sostegno della sentenza oggi impugnata, ponendosi, altresì, oltre il plausibile laddove aveva sostenuto, ai punti 9) e 10), che non vi fosse prova che il credito risultante dalla fattura azionata in sede monitoria dal fallimento (OMISSIS) fosse stato estinto proprio per l’omessa ammissione agli atti di una scrittura privata da cui sarebbe stato possibile risalire alla delegatio solvendi dedotta dall’appellante come una delle modalità (unitamente ai prodotti assegni bancari) con cui aveva estinto il proprio debito.

IV) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4”, imputandosi alla corte milanese una carenza motivazionale in ordine alle giustificazione fornite quanto al mancato accoglimento delle istanze istruttorie dell’appellante.

2. I primi tre motivi, di cui è possibile la trattazione unitaria in ragione della connessione tra essi esistente, sono complessivamente inammissibili.

2.1. Invero, a fronte delle esaustive argomentazioni con cui la sentenza impugnata ha giustificato l’affermata insussistenza di qualsiasi prova che il credito risultante dalla fattura azionata in sede monitoria dal Fallimento (OMISSIS) fosse stato estinto dalla odierna ricorrente (i documenti agli atti non dimostravano l’avvenuto incasso e/o pagamento dei titoli prodotti; la “contabile” a tal fine depositata dall’opponente/appellante era stata dalla stessa redatta; mancava qualsivoglia documento, sottoscritto anche da un rappresentante della creditrice, da cui risultasse l’accollo o la delegazione di pagamento prospettati dalla M.G. Group s.r.l.), le doglianze di quest’ultima si risolvono, oggi, essenzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative gr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

2.2. La M.G. Group s.r.l. incorre, sostanzialmente, nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008).

3. Parimenti inammissibile è il quarto motivo, atteso che, da un lato, la corte milanese ha, sebbene sinteticamente, chiaramente enunciato le ragioni che l’hanno indotta a considerare non necessaria l’integrazione dell’attività istruttoria svolta in primo grado (“…la Corte ritiene che l’analisi dei documenti svolta, in quella e in questa sede, sia esaustiva e che non sia ammissibile alcuna prova per testi, poichè i capitoli articolati sono generici, privi di alcun riferimento quale data, luogo e qualsiasi altra informazione utile per ricostruire la vicenda de qua in maniera diversa da quanto è emerso dalla documentazione prodotta…”); dall’altro, nemmeno è riportato il contenuto della documentazione ivi richiamata, nè sono stati indicati i capitoli di prova testimoniale di cui era stata domandata l’assunzione, così totalmente obliterandosi il principio, reiteratamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi ed indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Corte di cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (cfr. Cass. n. 9748 del 2010; Cass. n. 8204 del 2018).

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della curatela controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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