Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23009 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 04/11/2011), n.23009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27070-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 18/09/08, depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 23 gennaio 2009, la CTR-Piemonte rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di P.G. P. e, in fattispecie di condono rateale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis per Irpef/1998, conferma l’annullamento dell’avviso di decadenza dal beneficio.

Afferma che, avendo il contribuente pagato la prima rata, l’amministrazione non può dichiarare l’inefficacia del condono e vanno iscritte a ruolo le rate insolute con gli accessori previsti dalla normativa in vigore.

Il 2 dicembre 2009 propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo per violazione di legge (della L. n. 289, art. 9 bis), l’Agenzia delle entrate; il contribuente non spiega attività difensiva.

Con unico motivo, autosufficiente e corredato da idoneo quesito, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 9-bis cit. per avere i giudici d’appello esteso al condono specificamente previsto da tale disposizione, la diversa disciplina dettata per il condono ordinario.

Il rilievo coglie nel segno e consente la delibazione della questione sul cd. “condono demenziale”, dando continuità ai principi enunciati da questa Sezione nelle pronunzie del 6 ottobre 2010, n. 20745 (Giust. civ. Mass. 2010, 10) e dell’11 ottobre 2010, n. 20966 (Il civilista 2010, 12, 20).

Con la prima pronunzia si è affermato:

Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.

Con la seconda pronunzia si è ribadito:

In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma.

Si tratta di principi di diritto che trovano fondamento nella strutturale distinzione tra condono premiale e condono demenziale, come già delineata da questa Sezione nella decisione del 31 agosto 2007, n. 18353, secondo cui la sanatoria ex art. 9-bis costituisce un condono tributario del secondo tipo, che – basandosi sul presupposto di un illecito fiscale – elimina o riduce le sanzioni, ma a condizione di rispettare la stessa procedura. La sentenza d’appello si è discostata da tali principi e va, dunque, cassata con rigetto nel merito del ricorso introduttivo ex art. 384 c.p.c. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita; osservato che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso per cassazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.; che nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011.

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