Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23008 del 02/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/10/2017),  n. 23008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11015/2014 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DEGLI EROI 4,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI ARNALDO ZAPPALA’, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI SEGHI;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.,

R.A.R.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1649/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO

Che con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Firenze, per quanto qui ancora rileva, ha rigettato l’appello proposto da F.L. contro la sentenza del Tribunale di Siena – sez. distaccata di Poggibonsi, che aveva, a sua volta, rigettato la domanda avanzata dal F. nei confronti di R.A.R. e della Milano Assicurazioni S.p.A. per far accertare la responsabilità della prima, quale proprietaria del veicolo, e della seconda, quale società assicuratrice per la r.c.a., in relazione ad un incidente stradale accaduto all’attore;

la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado circa la mancanza di prove sufficienti a dimostrare che il sinistro si fosse verificato con la dinamica sostenuta dall’attore (scontro frontale tra il furgone Fiat Ducato da lui condotto e l’Opel Frontera di proprietà della convenuta, condotta da tale I.L., la quale, provenendo dalla direzione opposta lungo la strada provinciale di (OMISSIS), all’uscita di una curva destrorsa avrebbe invaso la corsia di marcia del furgone e ne avrebbe provocato lo sbandamento verso destra, quindi la precipitazione in una scarpata e l’incendio, con distruzione del materiale trasportato e danni fisici per il conducente); il giudice d’appello, dopo nuova valutazione del materiale istruttorio, ha concluso nel senso che questo deponesse “univocamente per un tentativo di truffa organizzato con l’ausilio di soggetti compiacenti per ottenere dall’assicuratore della Opel Frontera un rimborso risarcitorio pari a ben Euro 95.000 (…)” e comunque che “un urto violento del furgone c’è stato nella parte frontale sinistra, (modeste) lesioni al solo F. sono state refertate, ma che il sinistro si sia svolto nelle modalità dette e per collisione proprio con la vettura di R. non può dirsi affatto accaduto con valenza nei confronti della proprietaria e dell’assicuratore della Opel”;

F.L. ha proposto ricorso con due motivi; le intimate non si sono difese;

con ordinanza in data 8 luglio 2016 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di R.A.R.;

effettuato l’adempimento da parte attrice, ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che col primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 132 c.p.c.; sostiene che i giudici si sarebbero basati su una serie di presunzioni, non concordanti, mentre avrebbero trascurato il dato fondamentale, risultante dagli atti, che il sinistro si era effettivamente verificato in data 6 febbraio 2012, per come rilevato da vigili urbani e carabinieri; deduce quindi che la sentenza sarebbe erroneamente od illogicamente motivata in riferimento ai seguenti fatti rilevanti per il giudizio: 1) ribaltamento del furgone, 2) mancata identificazione da parte dei carabinieri del teste che avrebbe assistito all’incidente; 3) danni lievi al veicolo antagonista; 4) indagini svolte dall’assicuratore circa la destinazione ed i destinatari della merce trasportata sul furgone; 5) situazione del magazzino della società Arcadia, che sarebbe stata la destinataria della merce; 6) ritenuta incapienza del furgone, in relazione alla quantità di merce indicata dal ricorrente; 7) strada percorsa dal furgone rispetto alla destinazione indicata come quella di (OMISSIS);

col secondo motivo, deducendo ” omesso esame non solo di uno ma di più fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti “, si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe esaminato i seguenti fatti: 1) non vi sarebbero i presupposti di fatto per ritenere, come ha ritenuto la Corte, che si sia in presenza di un tentativo di truffa; 2) la CTU ha ritenuto compatibile la dinamica del sinistro riferita dall’attore con quanto accertato da Vigili del Fuoco e Carabinieri; 3) questi ultimi, intervenuti sul posto, così come il CTU successivamente, non ipotizzarono alcun tentativo di truffa; 4) le spiegazioni fornite dal F. non sono state contestate dalle controparti; 5) il F. non è stato mai coinvolto in fatti illeciti; 6) nè risulta aver mai avuto alcun rapporto con le controparti; 7) i Vigili del Fuoco avevano attestato di essere intervenuti e di avere spento un incendio al furgone, causato dal sinistro; 8) le risultanze della CTU; 9) l’archiviazione della querela presentata dalla Milano Assicurazioni contro il F.;

i motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni:

1) in via preliminare, va rilevato che tutta l’illustrazione si articola con riferimenti a risultanza probatorie, documentali e non, riguardo alle quali non si fornisce l’indicazione specifica nei termini richiesti dalla giurisprudenza all’art. 366 c.p.c., n. 6;

2) nel merito, comunque, la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale costituisce un apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 1018/12);

3) nel caso di specie, il giudice non ha escluso che l’urto tra i due veicoli vi sia stato, ma ha escluso soltanto che si sia svolto con le modalità e con le conseguenze sostenute dall’attore; quindi sono inammissibili tutte le censure con le quali si contesti che il giudice non ha tenuto conto dell’effettivo accadimento del sinistro, poichè invece questo fatto e le relative risultanze istruttorie sono state esaminate;

4) quanto all’esame di queste risultanze, contestato col primo motivo (ed in parte anche col secondo), va ribadito che è insindacabile in cassazione la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito sia riguardo all’attendibilità della prova orale che riguardo alle risultanze dei verbali di organi accertatori e delle consulenze tecniche d’ufficio e comunque è inammissibile ogni motivo che si limiti a censurare l’apprezzamento ed il convincimento del giudice di merito diverso da quello auspicato così mirando ad un riesame del merito non consentito in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 25332/14);

5) ancora, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci l’insufficienza della motivazione, essendo denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero esprima contrasto irriducibile tra le affermazioni che la compongono (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14); nè appare pertinente l’intestazione del motivo riferita all’art. 132 c.p.c., poichè nell’illustrazione, come del resto dimostra la stessa lunga esposizione delle critiche alla motivazione, non si dice alcunchè che risponda al modello di denuncia della violazione di quella norma, come ribadito da Cass. S.U. n. 8053/2014 cit.;

6) quanto, infine, ai fatti di cui si lamenta l’omesso esame da parte del giudice (in specie, col secondo motivo), essi riguardano in gran parte fatti già esaminati e, per altra parte, fatti del tutto privi di decisività – in particolare quanto all’insussistenza del reato di tentata truffa – poichè il riferimento a quest’ultima, nell’economia della sentenza, non costituisce un’autonoma ratio decidendi, ma, in quanto priva di effetti giuridici, non ha influenza sul dispositivo, basato piuttosto sul difetto di prova (cfr. Cass. n. 23635/10 e n. 22380/14 per l’inammissibilità di motivi rivolti a censurare argomenti della sentenza privi di rilevanza decisoria);

7) va aggiunto, poichè si denuncia – evocando giurisprudenza della Corte – la violazione delle norme sulle presunzioni semplici, che nell’articolata esposizione non solo non si argomenta expressis verbis in ordine ai parametri della gravità, precisione e concordanza, dicendo come e perchè sarebbero stati violati da ragionamenti della Corte territoriale, ma si argomenta semmai da risultanze probatorie, delle quali si postula una valutazione diversa o si assume l’omessa valutazione, per dimostrare che il fatto noto supposto dalla Corte non era evincibile oppure che erano evincibili altri fatti. In sostanza, come detto, il motivo si risolve nella denuncia del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla ricostruzione della quaestio facti, inammissibile per le ragioni di cui sopra;

in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè gli intimati non si sono difesi;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA