Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23007 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. I, 17/08/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 17/08/2021), n.23007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10291/2020 proposto da:

A.H., rappresentato e difeso dall’avvocato Verlato Davide,

giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3902/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3902/2019 depositata il 27-9-2019, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da A.H., alias A.H., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha rilevato che la comunicazione integrale dell’ordinanza impugnata da parte della Cancelleria era avvenuta in data 11-6-2018, mentre l’appello era stato introdotto il 31-8-2018, ossia oltre il termine di trenta giorni.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 702 quater c.p.c..

Deduce di aver impugnato l’ordinanza del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto dall’art. 327 c.p.c., che assume essere norma di portata generale immediatamente applicabile, anche a prescindere dalla notifica (rectius comunicazione) del provvedimento, pure avvenuta nel caso di specie.

2. Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, premesso che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale sono regolate, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, nel testo ratione temporis applicabile, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e quindi dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e ss., ove non diversamente previsto, occorre precisare che detto rito è stato introdotto mediante novellazione del c.p.c. ed inserimento in esso del capo costituito dagli artt. 702-bis e ss. in virtù della L. n. 69 del 2009, art. 51, comma 1, al fine tra l’altro di dotare l’ordinamento processuale italiano di un rito accelerato. Coerentemente con la ratio perseguita dalla legge, l’art. 702 quater prevede che l'”ordinanza… produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”, e ciò sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto (cfr. Cass. n. 5840 del 2017). In particolare, quanto all’appello, dal confronto dell’art. 325 c.p.c., comma 1 e art. 326 c.p.c., comma 1, da un lato, e dell’art. 702-quater c.p.c. d’altro lato, si desume una sostanziale sovrapponibilità di disciplina quanto al termine (di trenta giorni per entrambe). Invece, quanto alla decorrenza del termine, secondo l’art. 326 c.p.c., comma 1, il termine decorre “dalla notificazione della sentenza”, tranne che in casi specifici, mentre secondo l’art. 702- quater c.p.c. esso decorre dalla “comunicazione o notificazione dell’ordinanza”. Deve, dunque, affermarsi l’impossibilità di operare, quanto alla disciplina del solo appello, un coordinamento o un’integrazione tra le due discipline appena individuate, dovendo ritenersi l’esclusiva applicabilità di quella contenute nell’art. 702-quater c.p.c. in virtù del principio di specialità (così Cass. n. 22241 del 2019). Nella disposizione speciale, il riferimento per la decorrenza del termine, in via alternativa, alla notificazione (art. 137 c.p.c.) su istanza di parte o alla comunicazione (art. 136 c.p.c.) quale atto d’ufficio del cancelliere introduce, infatti, un ulteriore fattore di speditezza del rito, e detta esigenza è ancora più pregnante in tema di protezione internazionale, come si evince dal testo dell’art. 19, comma 9 citato novellato dal D.Lgs. n. 142 del 2015. In sostanza, è previsto che, quand’anche una parte o entrambe non manifestino interesse al sollecito conseguimento degli “effetti di cui all’art. 2909 c.c.” e si astengano dalla notificazione, gli effetti medesimi (direttamente o indirettamente, mediante stimolo dell’avversario a proporre prontamente gravame) conseguano alla comunicazione del cancelliere, adempimento in ogni caso effettuato per le ordinanze fuori udienza (cfr. art. 134 c.p.c., comma 2).

In altri termini, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, comunicazione che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza (cfr. Cass. S.U. 28757/2018 sulla decorrenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria o dalla notifica ad istanza di parte, e solo in mancanza di queste sulla decorrenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento; Cass. n. 22241 del 2019 cit.; Cass. n. 14478 del 2018, in motivazione; Cass. n. 7401 del 2017; Cass. n. 11331 del 2017; Cass. n. 22674 del 2017).

In conclusione, la decisione della Corte territoriale in merito all’avvenuto superamento dei termini per proporre l’appello è immune da censure.

3. Nulla sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato al deposito di un “atto di costituzione”, senza svolgere attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

 

 

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