Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23007 del 04/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19805-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
O.A.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 54/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di ROMA del 14.4.08, depositata il 17/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.
Fatto
LA CORTE
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza CTR del Lazio n. 54/26/08 depositata il 17.6.2008, con la quale è stato riconosciuto il diritto di O.A.P., ragioniere commercialista, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000-2003.
La contribuente non ha depositato controricorso.
2. Col primo motivo, si denuncia la violazione dell’alt 112 epe, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 4, per non avere la CTR pronunciato sullo specifico motivo dell’appello dell’Ufficio relativo alla definitività della liquidazione delle imposte per le annualità 2000 e 2001, per effetto della definizione automatica, della L. n. 289 del 2002, ex art. 7 preclusiva del rimborso, in relazione a tali annualità. Il motivo appare manifestamente fondato: la sentenza impugnata, dopo aver dato conto, in narrativa, che l’Ufficio aveva dedotto l’esposta censura, non ha pronunciato sulla stessa.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato il primo motivo, assorbito il secondo”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate memorie, ne conclusioni scritte;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà ad esaminare il motivo d’appello dell’Ufficio, nonchè a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011