Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23007 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 23007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12720-2016 proposto da:

COMUNE di MAGNAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIANMARIA MENZANI, GIAN PAOLO MENZANI;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE VILLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA GRIMOLDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4380/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/11/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

che il P., alla guida di una motocicletta, in una giornata di pioggia ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di un punto in cui la vecchia segnaletica stradale era stata cancellata da vernice opaca coprente che, in esito ad accertamento tecnico preventivo, si è accertata essere scivolosa se bagnata;

che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dal P. nei confronti del Comune di Magnago; che la corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado, osservando fra l’altro che questa faceva riferimento a prove testimoniali in realtà mai assunte e che, viceversa, l’accertamento tecnico preventivo svoltosi fra le parti, i cui atti erano stati acquisiti nel giudizio, deponeva in senso inequivoco per la responsabilità del Comune;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Comune propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la motivazione della sentenza sia talmente generica da risultare censurabile pur dopo la modifica disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134;

che, in realtà la motivazione – come sopra riassunta – si pone ben oltre il limite minimo costituzionale (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), sicchè non sussiste il vizio dedotto;

che le censure in esame si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa in punto di fatto (relativa allo stato dei luoghi), inammissibile in sede di legittimità;

che il ricorso è quindi manifestamente infondato;

che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

che sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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